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COMUNE DI FAENZA |
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Settore Sviluppo economico
e Politiche europee |
Indice dei procedimenti | ||
Pubblico esercizio (bar/ristorante): inizio attività, trasferimento di sede, ampliamento e riduzione di superficie per attività di somministrazione di alimenti e bevande in locale aperto al pubblico |
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Servizio: | Sportello unico per le attività produttive |
Indirizzo: | Piazza Rampi, 7 |
Telefono: | 0546 691266 |
Fax: | 0546 691264 |
E-mail: | maurizio.marani@comune.faenza.ra.it |
PEC: | comune.faenza@cert.provincia.ra.it |
Responsabile procedimento: | Maurizio Marani |
Procedimento per il
quale, per l’inoltro, è previsto l’utilizzo esclusivo della
modalità telematica
Chi è interessato al servizio? |
Coloro che intendono svolgere
l’attività di somministrazione in locali aperti al pubblico (bar,
ristoranti, pizzerie): nuovo rilascio, trasferimento, ampliamento,
variazioni. |
Quali richieste può presentare |
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) |
Quali effetti avrà la richiesta? |
L’attività può iniziare
immediatamente con la presentazione della segnalazione certificata.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine
ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro
un termine. |
Quali atti e documenti sono richiesti? | ||||
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Esistono tempi da rispettare? |
Nei casi di apertura/trasferimento di sede in zona non tutelata e di
riduzione di superficie, l’attività può iniziare immediatamente. |
Ci sono costi o tariffe previsti? |
Nessun costo per quanto di competenza
del Servizio SUAP. |
Ci sono limitazioni? |
L'attività è subordinata
all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui
all’art. 71 del D.Lgs 59/2010
nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi
dell’art. 4, c. 2 della LR 14/2003 e al rispetto delle disposizioni,
delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento
acustico, in materia di destinazione d’uso dei locali e degli
edifici, nonché al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione
incendi e in materia di sorvegliabilità. L’esercizio dell’attività rimane
precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate,
ma non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro 180 giorni
dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività
di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le
disposizioni sopra indicate. Il Comune accerta la conformità del
locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del
rilascio dell’autorizzazione ovvero si riserva di verificarne la
sussistenza successivamente al rilascio quando ciò non sia possibile
in via preventiva. |
Normativa: | ||||||||||||||||
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Altre notizie: | |
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Aggiornata al 17 giugno 2013