Chi è interessato al servizio? |
I titolari delle farmacie, pubbliche
e private, presenti sul territorio comunale di Faenza.
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Quali richieste può presentare |
Presentare all’Autorità Sanitaria
Locale (Sindaco):
- domanda di trasferimento di esercizio farmaceutico (nuova
ubicazione);
- domanda di trasferimento della titolarità (variazione ragione
sociale, subentro, successione).
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Quali effetti avrà la richiesta? |
Trasmissione di copia della richiesta
e degli allegati al Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di
Ravenna; la Commissione Ispettiva Farmaceutica verifica con
sopralluogo la sussistenza dei presupposti di legge accertando la
regolarità e la garanzia di buon servizio in riferimento a locali,
arredi, quantità e qualità delle provviste farmaceutiche; in caso di
cambiamento dell’ubicazione l’ispezione viene eseguita nei nuovi
locali il giorno stesso dell’effettivo trasferimento.
In caso di trasferimento della titolarità di farmacia privata la
Commissione dell’AUSL si esprime anche sul possesso dei requisiti di
idoneità dei subentranti, di cui all’art. 7 della L 362/1991 e
ss.mm..
In caso di trasferimento della titolarità di farmacia comunale i
dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi di applicano le
norme del sopraccitato art. 7.
Il Comune procede al rilascio dell’autorizzazione a seguito
dell’espressione del parere favorevole da parte della Commissione
dell’AUSL.
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Quali atti e documenti sono richiesti? |
In caso di domanda di
trasferimento in altri locali occorre allegare la
planimetria di questi ultimi e la certificazione
comprovante l’agibilità degli stessi.
In caso di trasferimento di titolarità occorre allegare
copia dell’atto notarile relativo alla nuova titolarità.
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Esistono tempi da rispettare? |
Non esistono periodi particolari in
cui deve essere presentata la domanda.
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Ci sono costi o tariffe previsti? |
Marca da bollo sulla richiesta e
sulla successiva autorizzazione.
Informarsi direttamente presso l’AUSL per le spese relative
all’istruttoria condotta dalla Commissione Ispettiva Farmaceutica.
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Ci sono limitazioni? |
Il numero delle autorizzazioni
all’apertura di esercizio farmaceutico è stabilito in modo che vi
sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri
Comuni.
La titolarità delle farmacie che si rendono vacati e di quelle di
nuova istituzione a seguito di revisione della Pianta Organica può
essere assunta per la metà dal Comune, che potrà gestirle con le
modalità stabilite dalla normativa vigente.
Il conferimento delle sedi farmaceutiche che risultino disponibili
per l’esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorso
provinciale per titoli ed esami.
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti
iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
E’ autorizzabile in qualsiasi momento (sulla base del parere
favorevole dell’Azienda USL) il trasferimento di una farmacia in
locali diversi nell’ambito della propria sede farmaceutica stabilita
dalla pianta organica, purché sia mantenuta la distanza di almeno
200 metri dagli esercizi farmaceutici esistenti.
Il trasferimento di una farmacia al di fuori della propria sede
farmaceutica prestabilita è invece autorizzabile solamente in sede
di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, approvata dalla
Provincia ogni 2 anni, tenuto conto delle esigenze dell’assistenza
farmaceutica determinate dai mutamenti demografici nell’ambito del
Comune.
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Normativa: |
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L 362/1991 art. 7 e ss. mm
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Altre notizie: |
Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL
di Ravenna ha sede a Lugo in viale Masi n. 7 - tel.
0545/214288. |
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MODELLI - Ad ogni
procedimento contenuto in ciascuna tipologia è associato un modulo predisposto
in due diversi formati:
- .PDF in Acrobat, per la stampa del modulo vuoto
- .DOC in Word, per la compilazione facilitata su PC |
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