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COMUNE DI FAENZA | ||
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REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA PARTICOLARI ATTIVITA'
Approvato con delibera C.C. n.187 del 15.04.2004
Articolo 1 | Disposizioni generali |
Articolo 2 | Cantieri |
Articolo 3 | Attività agricole |
Articolo 4 | Manifestazioni temporanee |
Articolo 5 | Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo |
Articolo 6 | Particolari sorgenti sonore |
Articolo 7 | Sanzioni |
Articolo 8 | Disposizioni finali |
1. |
In attuazione dellart. 6 della Legge 447/1995, dellart.11 c.1 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n.15, della deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n.45, il presente regolamento detta norme a tutela dallinquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino limpiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Allinterno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare allaperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Allinterno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare limpatto acustico verso lesterno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
In attesa delle norme specifiche di cui allart.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, agli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Lattività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Lesecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e limpiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gi indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Durante gli orari in cui è consentito lutilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nellambiente disturbato a finestre chiuse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Per contemperare le esigenze del cantiere con
i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che: a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con limpiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dellattività; b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori. |
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8. |
In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dellerogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per lincolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati, costituisce facoltà e non obbligo per limpresa esecutrice la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, fatte salve le prescrizioni e condizioni che lAmministrazione Comunale può fissare previo parere ARPA nelle fattispecie di seguito riportate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Lo svolgimento nel territorio comunale delle
attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati è
subordinato per limpresa esecutrice a denuncia di inizio attività di cui
allart.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività
produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le
attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dellinizio dellattività. Resta salva la possibilità per lAmministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire lattività. |
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13. |
Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto dei limiti di orario sopra individuati o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata da parte dellimpresa esecutrice domanda allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 30 giorni prima dellinizio dellattività. Lautorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA, e può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dellattività di cantiere ai fini del rilascio dellautorizzazione in deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune di Faenza, o comunque, in cui il committente o la stazione appaltante sia il comune di Faenza gli oneri di denuncia di inizio attività di cui al comma 12, di domanda di autorizzazione in deroga di cui al comma 13, e di presentazione di valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio di cui al comma 14 sono a carico dellappaltatore o del prestatore di servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la possibilità per lAmministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire lattività. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 3 - Attività Agricole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Ai sensi del comma 3 dellart.11 della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dellutilizzo nell orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo stando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano lutilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nellorario 23.30 - 06.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con limpiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Rientrano nella medesima disciplina le attività musicali dettagliatamente individuate nel c.11 del presente articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui
allart.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in coerenza con quanto previsto
nellart. A- 15 della L. R. n.20/2000 devono di norma rispettare i limiti di seguito
indicati: A) Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione allampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili allintera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti allinterno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.
Note: (1) feriali e festivi (2) venerdì e prefestivi |
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3. |
Le manifestazioni ubicate nelle altre aree
sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:
(*) Le discoteche e le arene estive allaperto
di cui al punto 4 della tabella di cui sopra e le attività di cui al punto 5 e 6 della
tabella di cui sopra svolte in modo non eccezionale sono attività non temporanee che
possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che
devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M.
14/11/1997. |
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4. |
Lindicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dellAmministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dellevento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Al di fuori degli orari indicati devono, comunque, essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito, oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui al c.2 e c.3 sono subordinate a denuncia di inizio attività di cui allart.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive almeno 20 giorni prima dellinizio dellattività in conformità alla modulistica in dotazione al citato Sportello, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. Resta salva la possibilità per lAmministrazione Comunale, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui lattività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera. LAmministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire lattività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Le manifestazioni occasionali che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello citato almeno 30 giorni prima dellinizio dellattività, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. Lautorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui al c.3 del presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di piano-bar, come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale, indetti allinterno dei locali del pubblico esercizio o circolo privato o in un area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con limpiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui al presente comma svolte allinterno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella sopra riportata da presentare al Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento, oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di mancato rispetto dei citati limiti da presentare almeno 30 giorni prima dello svolgimento. LAmministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire lattività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta allAmministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 6 - Particolari sorgenti sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Luso di macchine e impianti rumorosi per lesecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alla 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Limpiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare linquinamento acustico anche con lutilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Luso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dellart.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Luso dei dissuasori sonori è consentito
nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) fascia oraria: dallalba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m. |
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5. |
Luso dei cannoni ad onde durto per
la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi; c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi lanno. |
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Art. 7 - Sanzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del c. 3 dellart.10 della Legge 447/95. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Lo svolgimento di particolari attività senza lautorizzazione comunale prevista dallart. 11 c.1 della Legge Regionale n.15/2001 o senza la denuncia di inizio attività di cui allart. 19 della Legge 241/1990 prevista in sostituzione dellautorizzazione comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5164,57. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
I parametri di misura riportati nelle Tabelle
di cui allart.4 e 5 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici
maggiormente esposti allinquinamento acustico con le seguenti modalità: a) LAeq come definito dal DPCM 16/301998, TM (tempo di misura) > 10; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata; b) LAslow definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con lutilizzo della time-history o della registrazione grafica. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). Lattività di controllo è demandata allARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nellambito delle rispettive competenze. La modulistica da utilizzare è allegata al presente Regolamento; le modifiche alla modulistica potranno essere adottate con determina del Dirigente competente. |
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2. |
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali in regolamenti e ordinanze incompatibili con le presenti disposizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aggiornata al 23 dicembre 2004