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COMUNE DI FAENZA | |||
Premio Europa 1968 | |||
Settore Sviluppo economico e Politiche europee |
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home > regolamenti e norme > regolamento carburanti ferie 2012 |
Scarica file: ordinanza 5381/2005 del 28.11.2005 - 122 kb documento PDF Scarica file: ordinanza 4712/2008 del 26.11.2008 - 83 kb documento PDF Scarica file: variazione ordinanza 4712/2008 del 17.08.2009 - 55 kb documento PDF Scarica file: ordinanza orari 1912/2012 del 18/01/2012 - 85 kb documento PDF Scarica file: ordinanza ferie 309/2012 del 03/01/2012 - 98 kb documento PDF |
IMPIANTI STRADALI PER LA
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE:
CALENDARIO FERIE - ANNO 2012
C O M U N E D I F A E N Z A
Prot. 309/2012 del 03.01.2012
Oggetto: IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE: CALENDARIO FERIE - ANNO 2012 |
I L S I N D A C O
- | Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna n. 355 del 08/05/2002; |
- | Vista la Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna n. 208 del 5/02/2009 che ha introdotto radicali innovazioni in materia di orari dei distributori di carburante; |
- | Vista la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010 che stabilisce i nuovi criteri in base ai quali i Comuni determinano gli orari, i turni di apertura e le sospensioni dell’attività per ferie degli impianti per la distribuzione carburanti situati lungo la viabilità ordinaria; |
- | Considerato che detta delibera stabilisce che i Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e d’intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell’attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo; |
- | Rilevato che non è stato
presentato dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli
organismi di rappresentanza dei titolari di autorizzazioni, un piano che
preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie; |
- | Ritenuto necessario, in
applicazione della delibera di cui sopra, provvedere a determinare un
calendario delle chiusure per ferie applicando il criterio della
fruizione graduale delle stesse e che consenta l’apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata; |
- | Rilevato che su 22 impianti
per la distribuzione di carburanti attivi sul territorio comunale 21
risultano dotati di apparecchiatura self service, per cui è ampiamente
assicurato il servizio ben oltre la soglia minima del 20 per cento; |
- | Ritenuto, pertanto, di mantenere la metodologia organizzativa che ha caratterizzato la determinazione dei periodi di fruizione delle ferie negli anni precedenti; |
- | Con riserva di apportare modifiche nel caso in cui si dovessero riscontrare pregiudizi all’utenza; |
- | Visto l’art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616; |
- | Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; |
O R D I N A
Che nell’anno 2012 i titolari di autorizzazione e i gestori degli impianti per la distribuzione di carburante al pubblico situati nel territorio del Comune di Faenza osservino il seguente calendario nella fruizione del periodo di chiusura per ferie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La sospensione
dell’attività per ferie non può superare le due settimane consecutive
per ogni anno solare. Su domanda del gestore, d’intesa col titolare dell’autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell’attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54. I gestori, d’intesa col titolare dell’autorizzazione, possono richiedere al Comune di effettuare periodi di ferie alternativi a quelli indicati nel calendario di cui sopra. Le variazioni saranno accordate solo nel caso in cui non pregiudichino il servizio all’utenza diminuendo la percentuale del 20 per cento di impianti operativi sul territorio. |
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CARTELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicanti il periodo di chiusura per ferie e l’indicazione dell’impianto aperto più vicino con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le violazioni
alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione
amministrativa da €25,00 fino ad € 500,00, nei modi e nelle forme di cui
alla legge 689/1981. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi. |
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DISPOSIZIONI FINALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna n. 355 del 08/05/2002, come modificata dalla Delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna n. 208 del 5/02/2009 e dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1421 del 27/09/2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL SINDACO |
Aggiornata al 20 gennaio 2012