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Regolamento
per la concessione di contributi e di benefici economici diversi nel settore dello sviluppo economico e turistico

Adottato con delibera C.C. n 2273/105 del 29.05.2008

Articolo   1 Oggetto del regolamento e finalità
Articolo   2 Ambiti di intervento
Articolo   3 Soggetti beneficiari dei contributi e dei benefici economici
Articolo   4 Requisiti e criteri
Articolo   5 Assegnazione di contributi a seguito di domande
Articolo   6 Liquidazione dei contributi
Articolo   7 Assegnazione di contributi a seguito di convenzione

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1.

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nel settore dello sviluppo economico e turistico in esecuzione del Regolamento Generale per la concessione del patrocinio e per l’erogazione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, di cui all’atto C.C. n. 8607/606 del 10/10/1991, modificato atto C.C. n. 9793/377 del 5/12/1994, , ex art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241.
2. La finalità della concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati nel settore dello sviluppo economico e turistico ha lo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale e incentivare la realizzazione di attività sinergiche con gli obiettivi strategici di sviluppo e promozione della città posti dai programmi comunali
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Art. 2 - Ambiti di intervento

1.

I contributi di cui all’art. 1 sono concessi a sostegno di:
a) attività, finalizzata allo sviluppo economico dell’territorio;
b) attività finalizzata alla promozione economica e turistica del territorio;
c) attività finalizzata alla nascita e sviluppo di nuove imprese e alla promozione della cultura imprenditoriale;
d) attività finalizzata all’erogazione di servizi di informazione e accoglienza turistica;
e) attività finalizzata allo sviluppo della cultura di un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;
f) attività finalizzata al sostegno e alla promozione dell’artigianato artistico;
g) attività finalizzata all’animazione e alla promozione del centro storico;
h) attività culturali, mercatistiche e fieristiche con rilevanza turistica.
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Art. 3 - Soggetti beneficiari dei contributi e dei benefici economici

1.

I contributi e i benefici economici sono concessi a:
a) soggetti pubblici e privati, con sede e/o operanti nel territorio comunale o a favore del territorio comunale;
b) soggetti, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale o a favore del territorio comunale a beneficio dello sviluppo economico e turistico faentino
c) soggetti scelti come partner dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e con significative ricadute a favore dello sviluppo economico e turistico del territorio faentino
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Art. 4 - Requisiti e criteri

1.

Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori del territorio comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione dell’immagine e la promozione di Faenza presso altri territori o mercati, e comunque lo sviluppo economico e turistico del territorio faentino.

2.

I contributi saranno prioritariamente assegnati alle attività o iniziative che:
a) siano funzionali a una progettualità, generale o mirata, coordinata dall’Amministrazione comunale;
b) siano il risultato di una concertazione fra più soggetti promotori o organizzatori, nel qual caso il contributo potrà essere assegnato al soggetto capofila dell’attività, o del progetto, oppure potrà essere ripartito fra tutti, o alcuni dei soggetti organizzatori in quantità proporzionale alla percentuale di apporto all’organizzazione dell’attività o del progetto.

3.

I contributi e i benefici potranno essere assegnati:
a) a seguito di domande;
b) a seguito di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario.
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Art. 5 - domande

1.

I soggetti di cui al precedente art. 3, che intendano chiedere l’assegnazione di contributi per gli ambiti di intervento previsti all’art. 2, presentano la domanda al Comune per attività e iniziative da realizzarsi nel medesimo anno o nell’anno successivo.

2.

La domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, dati anagrafici del legale rappresentante;
b) programma dell’attività e/o dell’iniziativa;
c) relazione illustrativa contenente tutte le informazioni utili per una valutazione dell’attività e/o dell’iniziativa;
d) quadro economico previsionale dell’iniziativa nel quale siano evidenziate spese e entrate;
e) eventuali allegati esplicativi.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 (cinquanta) % della spesa per l’attività e/o l’iniziativa riconosciuta ammissibile a contributo, sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nella Relazione previsionale e programmatica dell’anno in cui si svolge l’attività e/o l’iniziativa, tenendo conto degli ambiti di intervento di cui all’precedente art. 2.
4. Sono ammesse deroghe al tetto percentuale di contributo erogabile, di cui al precedente comma 3, nel caso di attività e/o di iniziative che sono inserite in un contesto di collaborazione con l’Amministrazione comunale.
5. E’ sempre facoltà della Giunta comunale, nelle sue competenze di alta amministrazione, formulare indirizzi agli Organi gestionali per l’assegnazione dei contributi, tenendo conto degli indirizzi più generali eventualmente stabiliti dal Consiglio comunale e dal presente regolamento.
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Art. 6 - Liquidazione dei contributi

1.

La liquidazione dei contributi è effettuata con determinazione del Dirigente di Settore a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario della relazione di consuntivo accompagnata da idonea documentazione.
2. Su richiesta del beneficiario può essere erogata una quota fino all’80 (ottanta) % del contributo assegnato entro 60 giorni dalla presentazione della specifica domanda.
3. In casi particolari, su specifica e motivata richiesta del soggetto beneficiario e in conformità agli indirizzi e direttive della Giunta comunale e del Sindaco, il competente Dirigente del Settore, può disporre modalità diverse di liquidazione del contributo rispetto a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, fatta salva la presentazione della relazione finale di consuntivo accompagnata da idonea documentazione.
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Art. 7 - Assegnazione di contributi a seguito di convenzione

1.

La Giunta comunale può approvare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento, per disciplinare lo svolgimento di attività e iniziative di particolare rilevanza e complessità, attuate con continuità e in stretta collaborazione con il Comune e con sinergia con i programmi e gli obiettivi stabiliti dal Comune, anche in relazione ai propri compiti istituzionali.

2.

Nella convenzione dovranno essere stabiliti gli obblighi delle parti, i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, in coerenza con quanto stabilito dal presente regolamento.
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Aggiornata al 13 agosto 2008