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COMUNE DI FAENZA | certificazione di qualità |
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Premio Europa 1968 | ISO 9001: 2000 |
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Settore Sviluppo Economico |
home > regolamenti e norme > localizzazione giornali 2008 |
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Allegato B 2008 - (45 kb - documento PDF) | |
Piano di localizzazione |
Allegato C1 2008 (381 kb - documento JPG) Allegato C2 2008 (1050 kb - documento JPG) |
Norme di attuazione |
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- Allegato “B” parte integrante e sostanziale atto C.C. n. 4690/318 del 27/11/2008 |
CAPO I | Principi generali | |
Articolo 1 | Obiettivi generali del Piano | |
Articolo 2 | Sfera di applicazione del Piano | |
Articolo 3 | Contenuti del Piano | |
Articolo 4 | Attività non sottoposte alle norme di Piano | |
Articolo 5 | Tipologia dei punti di vendita di quotidiani e periodici | |
CAPO II | Autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici | |
Articolo 6 | Oggetto dellautorizzazione | |
Articolo 7 | Requisiti soggettivi per il rilascio dellautorizzazione | |
Articolo 8 | Criteri per il rilascio dellautorizzazione | |
Articolo 9 | Priorità tra domande concorrenti | |
Articolo 10 | Pareri | |
Articolo 11 | Svolgimento dellattività | |
Articolo 12 | Decadenza dellautorizzazione | |
Articolo 13 | Subingresso nell’attività di punto vendita esclusivo | |
CAPO III | Localizzazione dei punti di vendita esclusivi - PREVISIONI DI PIANO | |
Articolo 14 | Zonizzazione | |
Articolo 15 | Autorizzazioni per zone di Piano | |
Articolo 16 | Trasferimenti | |
Articolo 17 | Distanze minime | |
Articolo 18 | Superfici minime e e ampliamenti di superficie | |
Articolo 19 | Requisiti e procedure migliorative | |
Articolo 20 | Distributori automatici | |
Articolo 21 | Autorizzazioni stagionali | |
Articolo 22 | Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante | |
CAPO IV | Altre disposizioni | |
Articolo 23 | Norma di rinvio | |
CAPO V | Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica | |
Articolo 24 | Autorizzazione per punti vendita non esclusivi |
1. |
A integrazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli
indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 354 dell’8
maggio 2002, il Piano persegue i seguenti obiettivi: a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica; b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell’ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione; c) favorire l’abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito di strutture polifunzionali quali i centri commerciali, i complessi commerciali di vicinato, le aree commerciali integrate; d) promuovere, anche attraverso la rilocalizzazione delle attività esistenti, processi di riqualificazione della rete; e) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano regolatore generale e con le discipline di valorizzazione e di insediamento delle strutture commerciali; f) favorire il decongestionamento delle zone ove più alta è la densità della rete sostenendo l’avvio del servizio nelle zone di espansione urbanistica, nonché favorire, per quanto possibile, la collocazione dei punti vendita all’interno di immobili privati. |
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2. | Le previsioni di cui al presente
Piano sono coordinate con i Criteri per l’insediamento dei punti vendita non
esclusivi, ai fini della programmazione integrata dell’intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. |
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1. |
Fermo stando quanto disposto nelle disposizioni di legge vigenti in materia, le presenti norme fissano i limiti e le condizioni in base alle quali possono essere concesse autorizzazioni per “punti vendita esclusivi” di quotidiani e periodici in tutto il territorio comunale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Il Piano ha validità quadriennale, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione; gli effetti del presente atto permangono fino a quando non viene approvato un nuovo Piano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Il Piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza, qualora si determinino condizioni diverse da quelle previste alla adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio da rendere al consumatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Le presenti norme non si applicano ai punti vendita “non esclusivi” che risultano disciplinati dal D.Lgs n.170/2001 e dai "Criteri comunali per l’insediamento dei punti vendita non esclusivi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 3 - Contenuti del Piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Il Piano determina, in
particolare: a) la localizzazione ottimale intesa come numero ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi, nelle diverse zone in cui si articola il Piano; b) la disciplina dei trasferimenti di sede e degli ampliamenti; c) individua la localizzazione dei punti vendita esclusivi interni a strutture per le quali la presenza del servizio deve considerarsi essenziale ed in quanto tale, sottoposta a particolari vincoli; d) disciplina le modalità procedurali da seguire nei casi di nuova apertura; e) disciplina le priorità da seguire in caso di domande concorrenti; f) disciplina le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, nonché le dimensioni. |
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1. |
Non sono sottoposte all’obbligo
dell’autorizzazione amministrativa comunale le attività di vendita previste
nell’art. 3 del D.Lgs 24.04.2001 n. 170 e cioè: a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. |
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Articolo 5 - Tipologia dei punti di vendita di quotidiani e periodici |
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1. |
I punti vendita di quotidiani e
periodici sono distinti in: a) punti di vendita “esclusivi”: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; b) punti vendita “non esclusivi”: gli esercizi previsti dal D.Lgs n.170/2001 che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. |
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2. |
Si considerano punti vendita esclusivi i punti vendita autorizzati in base alla L.n.416/1981 in “promiscuità” ad esercizi commerciali al dettaglio (tabaccherie, alimentari), nonché quelli “interni” a stazioni ferroviarie, ospedali, campeggi e villaggi turistici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 6 - Oggetto dellautorizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
L’attività di vendita in forma “esclusiva” di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all’art.2 c. 2 del D.Lgs 170/2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | L’autorizzazione comunale è rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo economico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività come “punto vendita esclusivo” una determinata impresa, in una definita ubicazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | L’autorizzazione può essere intestata sia a persona fisica che a società. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 7 - Requisiti soggettivi per il rilascio dellautorizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Il richiedente l’autorizzazione per l’apertura di un punto di vendita esclusivo deve possedere i requisiti morali previsti dall’art.5 c.2 del D.Lgs n.114/1998. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Il rilascio dell’autorizzazione per punto vendita esclusivo è subordinato al rispetto delle norme stabilite nel presente Piano. L’esercizio dell’attività deve essere svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione d’uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa per punto vendita esclusivo nel caso in cui si concretizzino le condizioni di cui all’art.15, il richiedente deve presentare una domanda in carta da bollo all’Amministrazione Comunale esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata con l’indicazione esatta dei locali o dell’area in cui attivare il punto vendita. Le domande presentate non a mezzo posta tramite raccomandata saranno improduttive di effetti giuridici e come tali restituite al richiedente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Si considerano concorrenti le domande correttamente presentate al Comune prima della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata in precedenza, il cui termine (30 giorni) non deve risultare interrotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
In caso di domande concorrenti correttamente presentate le autorizzazioni per punto vendita esclusivo sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e accessibilità, fermo stando che dovranno essere rispettate le distanze minime; a parità di condizioni è seguito l’ordine cronologico di presentazione della domanda. In tal caso per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento e domande di nuovo rilascio per punti vendita esclusivi dovranno essere preventivamente vagliati i trasferimenti, e in via subordinata le domande di nuovo rilascio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nel caso di concorrenza fra domande per l’esercizio di punti vendita esclusivi e di punti vendita non esclusivi dovranno essere preventivamente vagliate le domande presentate dai soggetti che intendono effettuare l’esercizio esclusivo dell’attività di vendita nel rispetto dei criteri sopra indicati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | I richiedenti dovranno corredare
la domanda nel seguente modo: - indicare l’esatta ubicazione dei locali o, comunque, il preciso posizionamento della struttura con apposita planimetria; - indicare la superficie di vendita e dichiarare gli estremi di riferimento relativi alla destinazione d’uso e all’agibilità dei locali nei casi di punti vendita siti all’interno di immobili privati; - allegare il progetto tecnico-edilizio nei casi in cui l’interessato intenda attivare un chiosco. |
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7. |
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Ai fini della predisposizione
del Piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi e per la
definizione degli aspetti programmatici è preventivamente sentito il parere
delle seguenti organizzazioni: a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori; b) le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei distributori; c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori. |
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2. | Il parere è richiesto in forma
scritta. Le organizzazioni suddette esaminano le proposte entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione ed esprimono il parere. Trascorso tale termine si intende che il parere è favorevole. |
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1. |
I titolari dei punti vendita esclusivi ubicati su area pubblica sono abilitati alla vendita in forma marginale e, comunque, non prevalente dei prodotti del settore non alimentare; i titolari dei punti vendita esclusivi ubicati su area privata sono abilitati alla vendita dei prodotti del settore non alimentare limitatamente al dimensionamento degli esercizi di vicinato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
I titolari di punti vendita esclusivi possono vendere prodotti di pastigliaggio preincartati all’origine industriale da banco (caramelle, confetti e simili) in confezioni sigillate, che non richiedono manipolazioni, esclusi prodotti quali cioccolata e surrogati, senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per la vendita dei prodotti alimentari, previa registrazione alla AUSL ai sensi del Reg.to CE 852/2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 170/2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
L’autorizzazione decade qualora
il titolare: a) non dia inizio all’attività di vendita entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione; b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità o per cause di forza maggiore. |
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Articolo 13 - Subingresso nell’attività di punto vendita esclusivo |
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1. |
Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della autorizzazione comunale a favore di chi subentra nello svolgimento della attività commerciale, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 c. 2 del D.L. n. 114/98. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 c. 1 del D.Lgs n. 170/2001 il trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio e può implicare il rilascio di una volturazione dell’autorizzazione. La comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dal trasferimento dell’esercizio, salvo proroghe in casi di forza maggiore. Il subentrante può iniziare immediatamente l’attività senza attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver presentato la comunicazione al Comune. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI - PREVISIONI DI PIANO |
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1. |
Il territorio comunale è
suddiviso nelle zone riportate nell’allegato cartografico a cui rinvia
(allegato C1.jpg
1023 kb - allegato
C2.jpg 2239 kb) e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo: - ZONA 1: Centro Storico - ZONA 2: Zona centro sud - ZONA 3: Zona industriale - ZONA 4: Zona centro nord - ZONA 5: Zona Borgo - ZONA 6: Zona Reda - ZONA 7: Zona Granarolo. |
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1. |
Sono individuate nel prospetto
che segue, all’interno delle zone di cui al precedente art. 14: - il numero delle autorizzazioni esistenti; - il numero ottimale di autorizzazioni per zona; - il numero delle nuove autorizzazioni per punto vendita esclusivo da rilasciare nel periodo di validità del presente piano; - la tipologia dei relativi punti vendita esclusivi.
(*) Per fare l’operazione di calcolo della differenza tra il numero ottimale di autorizzazioni e il numero di autorizzazioni esistenti, gli “esercizi interni” non entrano nel computo degli esistenti né nel computo del numero ottimale, in quanto eventuali loro cessazioni non comportano il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi all’interno della zona di appartenenza, ma possono consentire solo il rilascio di una nuova autorizzazione per “esercizio interno” all’interno della medesima struttura, sempre che sussistano le condizioni di cui al D.Lgs n. 170/2001 e di cui alla deliberazione del C.R. n. 354 del 08.05.2002. |
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2. |
Il numero delle autorizzazioni rilasciabili deriva dalla differenza tra il numero ottimale autorizzabile ed il numero di autorizzazioni esistenti da computarsi come sopra disposto. Esclusivamente nelle strutture classificate “centri commerciali” dal D.Lgs n. 114/98 e dalla L.R. n. 14/1999 di nuova realizzazione rispetto alla data di approvazione del presente atto è ammesso il rilascio in deroga di una (1) autorizzazione per punto vendita esclusivo con il vincolo del non trasferimento in altre zone al soggetto che dimostri il titolo di disponibilità dei locali e possegga i requisiti previsti dalla legge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Il numero ottimale autorizzabile costituisce un dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del presente piano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
La rivendita di giornali, quotidiani periodici in posti fissi ubicati all’interno di stazioni ferroviarie, ospedali, campeggi o villaggi turistici è sempre autorizzabile nel rispetto di quanto previsto nel p. 5 della delibera di Consiglio Regionale n. 354/2002, sempre che non sia già presente un punto vendita all’interno delle strutture sopra indicate. Le autorizzazioni interne a queste strutture non sono trasferibili al di fuori e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture medesime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Il trasferimento di una autorizzazione per punto di vendita esclusivo è subordinato ad autorizzazione al trasferimento, previa preventiva domanda da presentarsi in Comune. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del presente Piano, salvo quanto disposto nei commi successivi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Il trasferimento di un punto vendita esclusivo deve essere effettuato in zona a condizione che la distanza tra la nuova localizzazione e i punti vendita esistenti non sia inferiore a quella minima prevista nell’art. 17, fatto salvo quanto di seguito disposto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Nei casi di trasferimento in zona per cause di forza maggiore, o in un limitato intorno, o a seguito delle procedure migliorative di cui al successivo art. 19, non si applica la distanza di cui all’art. 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
In caso di nuovo rilascio di
autorizzazione per punto vendita esclusivo si deve osservare una distanza
minima fra il nuovo punto vendita esclusivo e i punti vendita esclusivi
esistenti di metri 400. Fermo stando la situazione esistente alla data di adozione del presente atto, la distanza minima di metri 400 tra due punti esclusivi deve essere osservata anche indipendentemente dalla zona, a parte le deroghe previste dal c. 3 del presente articolo. |
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2. |
Il criterio di computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale, seguendo il percorso più breve. I punti vendita attivati a seguito della sperimentazione (non esclusivi) sono irrilevanti ai fini della distanza che riguarda solo i punti vendita esclusivi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
In tutti i casi di trasferimento di sede previsti dall’art. 16 la distanza è calcolata a condizione che la distanza tra la nuova localizzazione e il punto vendita esclusivo esistente più vicino non sia inferiore a quella minima prevista di metri 400. Non si considera la distanza minima nei casi di trasferimento in un limitato intorno rispetto alla sede originaria o a seguito delle procedure migliorative di cui al successivo art. 19, o nei casi di forza maggiore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Nel procedere ad un nuovo rilascio di autorizzazione per punto vendita esclusivo o in caso di ampliamento di superficie il Comune dovrà rendere disponibile il suolo pubblico più idoneo in modo da salvaguardare, comunque, l’ottimalità d’accesso al punto vendita, tenuto conto del massimo rispetto delle esigenze connaturate al traffico, alla viabilità e alla tutela dei valori architettonici e alle disposizioni vigenti in materia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Nel caso di promiscuità con altra attività già esistente, la superficie minima complessiva del locale è fissata in mq. 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Per la vendita di quotidiani e periodici in modo esclusivo la superficie minima del locale è la seguente: chiosco mq. 7, immobile privato (negozio) mq. 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Gli esercizi esistenti conservano il diritto di continuare l’attività nei locali con superficie inferiore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
L’attivazione dell’esercizio è subordinato al rilascio del permesso edilizio e dell’agibilità in ordine alle strutture, nonché della concessione di occupazione del suolo pubblico (qualora posizionate su area pubblica). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Le strutture di cui sopra devono
rispondere ai seguenti requisiti: - localizzazione ottimale rispetto alla viabilità, alle caratteristiche storico architettoniche, alla pedonalizzazione e alla accessibilità della zona territoriale di riferimento; - dimensioni adeguate rispetto alla localizzazione, all’ambiente e all’uso pubblico del suolo; - caratteristiche tipologiche e costruttive compatibili all’ambiente nel quale vengono inserite. |
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I titolari di edicole esistenti all’entrata in vigore del presente Piano potranno concordare con il Comune il miglioramento delle condizioni localizzative e delle caratteristiche tipologiche del punto vendita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Ai fini dell’esercizio dell’attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
L’installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 2 c. 2 del D.Lgs 170/2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito in quanto non previsto dal presente Piano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 22 - Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante |
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1. |
Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art.3, comma 1, lett. E), del Decreto Legislativo n. 170 del 2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. |
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché gli indirizzi regionali e le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti per quanto applicabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CAPO V - CRITERI PER LINSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
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Articolo 24 - Autorizzazione per punti vendita non esclusivi |
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1. |
I punti vendita non esclusivi
autorizzati alla data di adozione del presente atto sono 6:
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2. |
Per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi si applica il criterio costituito dalla distanza di almeno 2 Km dal punto vendita esclusivo o non esclusivo già esistente (calcolato dalla porta di ingresso delle attività), sul percorso stradale più breve che unisce i due punti vendita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 170/2001 e quelle di cui al Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita per quanto applicabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aggiornata al 12 dicembre 2008