|
|
|
COMUNE DI FAENZA | certificazione di qualità |
|
Premio Europa 1968 | ISO 9001: 2000 |
|
Settore Sviluppo Economico |
home > regolamenti e norme > regolamento di igiene > titolo 4 |
Scarica file: Regolamento Igiene 2003 - 650 kb documento PDF Regolamento Igiene 2009 - 389 kb documento PDF Regolamento Igiene 2011 - 652 kb documento PDF |
Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria
Titolo IV | Igiene degli alimenti | ||
Nota | |||
Capitolo 1 | Disposizioni generali | ||
Art. 131 | Vigilanza, prevenzione ed informazione | ||
Art. 132 | Campioni ufficiali e di saggio | ||
Art. 133 | Carenze igieniche dei locali e delle attrezzature | ||
Art. 134 | Personale addetto alla manipolazione alimenti | ||
Art. 135 | Autorizzazioni amministrative per esercizi di vendita al dettaglio | ||
Art. 136 | Autorizzazione sanitaria per stabilimenti-laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché depositi allingrosso di sostanze alimentari e esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande | ||
Art. 137 | Adeguamento delle attività già esistenti di produzione e commercio delle sostanze alimentari ai requisiti previsti dal presente regolamento | ||
Capitolo 2 | Igiene dei locali e delle attrezzature per la conduzione degli esercizi di produzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande | ||
Art. 138 | Requisiti igienico sanitari comuni a tutti gli esercizi | ||
Art. 139 | Modalità di manutenzione e conduzione degli esercizi | ||
Art. 140 | Requisiti degli esercizi di deposito e vendita | ||
Art. 141 | Classificazione e requisiti degli esercizi pubblici di produzione e somministrazione di alimenti e bevande | ||
Art. 142 | Requisiti igienico-sanitari per la produzione di pasti da somministrare in collettività | ||
Art. 143 | Requisiti igienico-sanitari dei laboratori artigianali di produzione e confezionamento alimenti | ||
Art. 144 | Requisiti igienico-sanitari per il rilascio di autorizzazione sanitaria per la produzione di pasticceria dolce e salata | ||
Art. 145 | Conservazione, a mezzo congelazione di alimenti | ||
Art. 146 | Somministrazione in aree esterne ed esercizi pubblici | ||
Art. 147 | Aree pubbliche per vendita e somministrazione alimenti | ||
Art. 148 | Preparazione e vendita di alimenti in forma itinerante | ||
Art. 149 | Requisiti igienico-sanitari dei chioschi per produzione e vendita di piadina romagnola | ||
Art. 150 | Preparazione e/o somministrazione di alimenti in stand gastronomici | ||
Art. 151 | Circoli | ||
Art. 152 | Attività agrituristica | ||
Art. 153 | Produzione di vini e mosti per la commercializzazione svolta a carattere familiare (senza personale dipendente) | ||
Capitolo 3 | Alimenti di origine animale | ||
Art. 154 | Norme generali per i prodotti ittici ed i molluschi eduli lamellibranchi | ||
Art. 155 | Esercizi per la vendita di carne fresca e congelata | ||
Art. 156 | Confezionamento sottovuoto di alimenti | ||
Art. 157 | Alimenti conservati in atmosfera modificata | ||
Art. 158 | Vendita di alimenti per cani e gatti | ||
Art. 159 | Abbinamento di vari generi merceologici | ||
Art. 160 | Macellazione per uso privato familiare | ||
Art. 161 | Produzione e vendita di miele e di altri prodotti dellalveare | ||
Capitolo 4 | Acque potabili | ||
Art. 162 | Requisiti delle acque destinate ad uso potabile | ||
Art. 163 | Inquinamento delle acque ad uso potabile | ||
Art. 164 | Salvaguardia delle risorse idriche | ||
Art. 165 | Dotazione idrica degli edifici | ||
Art. 165 bis | Prevenzione della legionellosi | ||
Art. 166 | Caratteristiche degli impianti autonomi di approvvigionamento a scopo potabile | ||
Art. 167 | Utilizzo delle fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile | ||
Art. 168 | Utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento in insediamenti al servizio di collettività | ||
Art. 169 | Pozzi domestici di uso non potabile | ||
Art. 170 | Adeguamento di pozzi preesistenti | ||
Art. 171 | Inattivazione e chiusura dei pozzi | ||
Art. 172 | Deroghe ai requisiti di qualità | ||
Art. 173 | Distribuzione idrica interna agli edifici | ||
Art. 174 | Rete idrica e fognature | ||
Art. 175 | Regolamentazione del consumo di acqua potabile |
Art. 131 | VIGILANZA, PREVENZIONE ED
INFORMAZIONE I Servizi o Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione, per quanto di competenza, esercitano la vigilanza igienica, la prevenzione e informazione alle imprese e ai consumatori sulla produzione e il commercio di qualsiasi sostanza destinata allalimentazione o comunque impiegata per la preparazione dei prodotti alimentari, sui recipienti, contenitori e imballaggi nonché sui locali, impianti, macchinari e utensili destinati a venire in contatto con gli alimenti, sui mezzi di trasporto degli stessi e sul personale. Le merci detenute in mostra negli esercizi o aree aperte al pubblico, o situate nei locali di deposito e di preparazione, sono sempre e comunque considerate in vendita o destinate alla somministrazione, salvo diversa indicazione scritta. |
||||||||||||||||
Art. 132 | CAMPIONI UFFICIALI E DI SAGGIO I campioni per le analisi di laboratorio possono essere ufficiali o di saggio. Il campione ufficiale è prelevato con le tecniche e metodiche prescritte dalle norme vigenti. Il campione di saggio è prelevato con la sola osservanza delle norme tecniche e viene effettuato per seguire, a scopo puramente conoscitivo e di studio, i processi produttivi dei singoli alimenti in fase di lavorazione. Per i campioni di saggio è sufficiente redigere il verbale di prelevamento della merce per le esigenze amministrative del servizio. Copia del verbale di prelevamento verrà lasciata allesercente. |
||||||||||||||||
Art. 133 | CARENZE IGIENICHE DEI LOCALI E
DELLE ATTREZZATURE Qualora vengano riscontrate carenze, inconvenienti, irregolarità di gestione dei locali, delle attrezzature e della loro conduzione, i Servizi del Dipartimento o dellARPA, secondo le rispettive competenze, possono proporre al Sindaco: a) leliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di tempo; b) la sospensione dellattività dellesercizio, per la tutela della salute pubblica, fino al ristabilimento della normalità; c) la revoca, temporanea o definitiva , parziale o totale, dellautorizzazione sanitaria. I provvedimenti di cui sopra vengono adottati indipendentemente e senza pregiudizio dellazione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa, quando i fatti costituiscono pericolo per la salute pubblica. |
||||||||||||||||
Art. 134 | PERSONALE ADDETTO ALLA
MANIPOLAZIONE ALIMENTI Il personale addetto alla manipolazione e vendita di qualsiasi sostanza o prodotto alimentare non confezionato e che si consumi senza cottura, lavaggio o sbucciatura non può essere contemporaneamente addetto a compiti di cassa, a meno che gli alimenti sopradescritti non vengano distribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili. Tali addetti devono indossare idonee sopravesti e copricapo chiari che devono rimanere sul luogo di lavoro, riposti in idonei armadietti a doppio scomparto. E vietato allontanarsi dai luoghi di lavoro con la sopraveste usata durante lattività. Il personale addetto alla diretta manipolazione degli alimenti deve avere mani ben curate con unghie corte e pulite e non indossare durante il lavoro anelli e bracciali, essendo gli stessi potenziali ricettacoli di germi. |
||||||||||||||||
Art. 135 | AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER
ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO Chiunque intenda aprire, ampliare, modificare, trasferire in altra sede: - un servizio di vendita al dettaglio di alimenti e/o bevande; - uno spaccio aziendale per la distribuzione di alimenti e bevande a favore dei dipendenti e/o utenti di enti o imprese pubbliche e private di qualsiasi genere; deve seguire le procedure amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale sul commercio (D.Lvo 114/98) e seguenti). Lautocertificazione sul rispetto della normativa igienico-sanitaria può essere sostituita da un parere prevenivo rilasciato, su richiesta dellinteressato, dal Dipartimento di prevenzione. |
||||||||||||||||
Art. 136 | AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER
STABILIMENTI-LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO, NONCHÉ DEPOSITI
ALLINGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI E ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento, compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, i depositi allingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 231 TULLSS) devono essere autorizzati ai sensi dellarticolo 2 della L. 283/62. |
||||||||||||||||
Art. 137 | ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ GIÀ
ESISTENTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI AI REQUISITI PREVISTI DAL
PRESENTE REGOLAMENTO Gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, i depositi allingrosso, gli esercizi in cui si effettua produzione e/o somministrazione di sostanze alimentari, compresi i chioschi, già provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa, nonché gli esercizi di vendita al minuto già muniti di nulla osta igienico-sanitario o altra documentazione attestante lidoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, dovranno entrare in possesso dei requisiti strutturali previsti dal presente regolamento, in caso di ampliamento dellattività, inteso come aumento della superficie utile dei locali e/o in tutti i casi in cui venga modificata sostanzialmente la tipologia di alimenti prodotti, in maniera tale da determinare il rilascio di una nuova autorizzazione. |
||||||||||||||||
Torna a inizio pagina |
|||||||||||||||||
Capitolo 2. - Igiene dei locali e delle attrezzature per la conduzione degli esercizi di produzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande | |||||||||||||||||
Art. 138 | REQUISITI IGIENICO-SANITARI COMUNI
A TUTTI GLI ESERCIZI Tutti i locali destinati ad attività lavorativa, oltre a possedere i requisiti di cui allarticolo 71 del presente regolamento, dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 1. Le pareti dei locali destinati a lavorazione e dei servizi igienici devono essere realizzate in materiale lavabile, disinfettabile e di colore chiaro fino ad una altezza minima di m 2,00. I locali destinati alla lavorazione, inoltre, devono avere angoli e spigoli arrotondati compreso il raccordo parete - pavimento. 2. Tutti gli esercizi devono possedere una o più unità igieniche, in rapporto al numero dei dipendenti, ad uso esclusivo del personale, con superficie minima pari almeno a mq 2. Per unità igienica si intende un locale suddiviso in: - locale destinato ad accogliere wc o turca; - antibagno, dotato di lavabo con comando a pedale o elettrico per lerogazione dellacqua, di erogatore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani monouso o ad emissione di aria, con porta dotata di chiusura automatica; - un vano servizi contenente - armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro. Qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito lutilizzo dello stesso anche per uso spogliatoio; - un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie. Qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito lutilizzo dello stesso per il deposito delle attrezzature di pulizia; - congruo numero di idonei contenitori per i rifiuti solidi, lavabili e disinfettabili, dotati di sacco impermeabile e muniti di coperchio a tenuta, con comando di apertura a pedale. 3. In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione naturale. Ove ciò non sia possibile, potrà essere consentita aerazione artificiale con le caratteristiche previste allarticolo 78. 4. Tutte le aperture con lesterno devono essere dotate di dispositivi atti ad evitare lingresso di mosche e roditori (reticelle per le finestre, tende a canne pendule per le porte). 5. I pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile che nei laboratori deve risultare anche antisdrucciolo. 6. Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione canalizzati in canne fumarie, ad uso esclusivo, con le modalità previste dallart. 33 del presente regolamento. 7. Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere effettuata, a cura del titolare, analisi semestrale dellacqua utilizzata, secondo quanto previsto dal DPR 236/88 (tipo C3) e successive integrazioni e modifiche. Nel caso di lavorazioni stagionali, è sufficiente unanalisi effettuata nel periodo immediatamente precedente allavvio della lavorazione e successivi controlli semestrali ove la lavorazione prosegua oltre i sei mesi. 8. I vari generi di prodotti alimentari non confezionati devono essere tenuti tra loro separati, in modo tale da evitare contaminazioni crociate. 9. Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono essere preferibilmente apribili solo dalla parte delladdetto. Deve essere presente in modo visibile al consumatore finale un termometro per evidenziare la temperatura di conservazione degli alimenti quando trattasi di vetrine a temperatura controllata. 10. Le celle frigorifere devono essere dotate di termometro, possibilmente, a lettura esterna. 11. Arredamenti e attrezzature che consentano una facile pulizia. 12. Per i locali adibiti ad attività agrituristiche si rimanda allarticolo 147 del presente regolamento. |
||||||||||||||||
Art. 139 | MODALITÀ DI MANUTENZIONE E
CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano, si vendono o si somministrano prodotti alimentari debbono: 1. essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia, 2. avere le strutture murarie, larredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità; 3. essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dellesercizio; 4. durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine, essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale; 5. al termine di ogni ciclo lavorativo o comunque prima dellinizio del ciclo lavorativo successivo i locali e le attrezzature essere adeguatamente puliti con la massima cura. Negli esercizi è vietato: a) adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati; b) tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti, o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente allattività che vi si svolge; c) tenere al di fuori dei banchi frigoriferi gli alimenti che debbono essere conservati e venduti a temperatura controllata; d) esporre allinterno dei locali gli alimenti non confezionati che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno cm 50 dal suolo. I prodotti alimentari che si consumano senza cottura o sbucciatura né, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo di protezione (pellicola, alluminio, etc.) che ne garantiscano la protezione dalla polvere o dagli insetti e distribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili. E vietato al pubblico autoservirsi o comunque toccare con le mani le merci esposte non confezionate, a meno che non venga predisposto un apposito sistema di autoservizio mettendo a disposizione dei clienti idonei strumenti (guanti a perdere, sacchetti, etc.) per il prelievo della merce. e) esporre alimenti allesterno dei locali. Lesposizione allesterno può essere consentita unicamente per prodotti ortofrutticoli qualora gli stessi siano contenuti in recipienti chiusi in idonee attrezzature che li proteggano da agenti inquinanti. Lattrezzatura di protezione dagli agenti inquinanti deve consentire di mantenere sollevata la merce ad una altezza di almeno cm 50 dal piano di calpestio, deve essere dotata di un rialzo perimetrale di almeno cm 30 di altezza e di protezione idonea (vetro, plexiglas, polietilene, etc.) che deve essere aperto solo al momento del servizio al cliente. Su ogni contenitore deve essere esposto un cartellino facilmente leggibile con la seguente dicitura E vietato toccare la merce. Sarà cura del titolare dellautorizzazione di vendita fare rispettare il divieto. Da questo obbligo sono esentati: la frutta secca con guscio (es. noci, mandorle, etc.), anguria, meloni e affini; f) effettuare ed accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta dingresso, in particolare modo in orario precedente lapertura dellesercizio; g) depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere; h) tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici; i) fumare nei locali di preparazione degli alimenti. I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e separati dai reparti di alimentari. |
||||||||||||||||
Art. 140 | REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI
DEPOSITO E VENDITA Gli esercizi di deposito allingrosso di sostanze alimentari sono già regolamentati dallarticolo 2 della Legge 283/62 e articolo 30 del DPR 327/80 e successive integrazioni e modifiche. Gli esercizi di vendita con annesso deposito degli alimenti e/o bevande debbono avere oltre alle caratteristiche previste allarticolo 138 del presente Regolamento: a) locali di esposizione, vendita e deposito di numero e dimensioni adeguati alla capacità commerciale dellesercizio. Il deposito o il magazzino possono essere ubicati in locali discosti o distanti dallesercizio purché autorizzati. Il trasporto di sostanze deperibili deve avvenire con modalità adeguate; b) per gli esercizi in cui si effettui anche la preparazione, produzione di alimenti per la vendita diretta è necessario un vano o laboratorio di misura non inferiore a mq 14; per i locali adibiti esclusivamente a porzionatura e confezionamento la superficie dovrà essere non inferiore a mq 10. Per i laboratori annessi a macellerie e pescherie si ritiene sufficiente una superficie di mq 6. c) banco di vendita con ripiano di materiale inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando vi si espongano in mostra o comunque vi si vendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio o sbucciatura; d) banchi armadio o vetrine refrigerate distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti; e) pareti, in prossimità del banco di vendita, di materiale lavabile e inalterabile; f) tutti i punti di vendita con superficie di vendita uguale o maggiore a mq 400, in cui si commercializzano anche sostanze alimentari, dovranno essere dotati di unità igieniche per gli utenti, distinte per sesso, in numero adeguato aventi le caratteristiche previste allart. 138. |
||||||||||||||||
Art. 141 | CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DEGLI
ESERCIZI PUBBLICI DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Classificazione dei pubblici esercizi: 1) Esercizi di ristorazione classica (ristoranti, pizzeria, trattoria, osteria, tavola calda, etc.): sono caratterizzati da un ciclo completo di preparazione alimenti a gamma più o meno vasta. 2) Esercizi di piccola ristorazione (brasserie, pub) con manipolazione limitata a: porzionamento, frazionamento ed eventuale pulizia/lavaggio verdure. In tali esercizi è possibile effettuare la finitura di alimenti precotti surgelati e/o la cottura di paste/risi prelevati da confezioni originali chiuse, provviste di idonea etichettatura, conditi con ingredienti preconfezionati, la somministrazione di gastronomia preparata in laboratori autorizzati oltre che la preparazione e somministrazione di cibi crudi ad esclusione delle carni fresche. 3) Esercizi tipo bar e affini a prevalente somministrazione di bevande e/o alimenti (panini e affini, pasticceria) con eventuale somministrazione di prodotti di gastronomia e pasticceria preparati da laboratori autorizzati e soggetti al solo riscaldamento, nonché prodotti preparati estemporaneamente da apparecchi a distribuzione automatica. In tali esercizi è possibile la cottura delle brioches congelate e/o surgelate a condizione che non necessitino di prelievitazione, nonché il lavaggio e il frazionamento di frutta e verdura. Requisiti strutturali Fatto salvo il rispetto dei requisiti minimali previsti al Capitolo Luoghi di lavoro e allart. 138 del presente Regolamento, i requisiti per gli esercizi sopraccitati sono i seguenti: TIPOLOGIA 1 Gli esercizi appartenenti alla tipologia 1 devono essere dotati di locale cucina di dimensioni minime pari a mq 20 avente il lato minimo non inferiore a m 3,00 al netto dei locali dispensa e degli eventuali locali lavaggio stoviglie e settori di raccordo. Oltre i 50 posti seduti laumento dimensionale della cucina sarà commisurato a mq 0,25 per posto seduto o mq 0,12 per pasto preparato. La superficie minima per posto seduto è di mq 1,20. La cucina dovrà essere realizzata in modo da non creare percorsi di ritorno rispetto al flusso del processo di sanificazione dellalimento. Nei locali cucina dovranno essere previsti: a) piani di lavoro o settori distinti per le varie attività (lavaggio verdure, taglio e preparazione carni rosse, taglio e preparazione carni bianche, pulizia e preparazione pesce, produzione di preparati con uso di uova in guscio, etc.); b) un locale o area ben definita esclusivamente adibita alla eventuale preparazione di pasta fresca; c) un locale o area, ben definita, esclusivamente adibito alle operazioni di lavaggio stoviglie dotato di lavastoviglie con relativa cappa di aspirazione ove ritenuta necessaria dal Dipartimento di prevenzione; d) lavelli in numero adeguato alle necessità dellesercizio, muniti di rubinetti con comando a pedale o elettrico di acqua calda e fredda, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso; e) idoneo numero di lavandini lavamano aventi gli stessi requisiti del punto precedente; f) numero adeguato di piani di lavoro in acciaio o ricoperti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile e disinfettabile, realizzato in conformità alle disposizioni di legge sugli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, distinti per tipologia di prodotti onde evitare contaminazioni crociate; g) idonee attrezzature per il taglio dotate di manici con materiale plastico, la triturazione e la miscelazione facilmente smontabili per la totale pulitura quotidiana; h) cappe idonee ed adeguate per la raccolta di prodotti della combustione e delle esalazioni derivanti dalla preparazione e cottura dei cibi. Limpianto di captazione ed espulsione di prodotti della combustione devono essere realizzati secondo quanto previsto dallarticolo 138 del presente Regolamento. Allimpianto di estrazione ed evacuazione dei fumi, vapori e odori di cottura dovrà essere abbinato un impianto di reintegro daria esterna da prelevarsi in zona pulita; laria in ingresso dovrà essere immessa nel locale in modo da non creare dannose o fastidiose correnti daria per gli operatori. Devono essere dotati di locale dispensa adeguatamente dimensionato in base alla potenzialità dellesercizio e al tipo di approvvigionamento delle derrate alimentari con superficie non inferiore a mq 10. Solo per le pizzerie si considera accettabile anche un locale dispensa di dimensioni inferiori, a condizione che sia adeguato alle necessità dellesercizio. Detta dispensa deve avere preferibilmente accesso diretto dallesterno per lapprovvigionamento delle derrate e deve essere dislocata preferibilmente allo stesso piano del locale cucina. In questo locale devono essere conservate solo le sostanze alimentari utilizzabili nelle preparazioni di cucina. I valori microclimatici del locale (temperatura e umidità in particolare) dovranno essere tali da garantire la corretta conservazione di tutti gli alimenti stoccati. Il locale dispensa dovrà avere pareti intonacate e tinteggiate con vernice lavabile ed essere attrezzato con scaffalature e pianali lisci e lavabili che garantiscano una disposizione ordinata delle merci, che dovranno essere comunque sollevate dal pavimento. Gli armadi e/o celle frigorifere distinte per generi merceologici dovranno essere dotati di termometro possibilmente a lettura esterna. Vini e bevande devono essere conservati in uno spazio idoneo; quando le dimensioni della dispensa lo consentono, può essere ricavato, allinterno della stessa, un settore per le bottiglie. Deve essere previsto un idoneo settore di raccordo fra la cucina e la sala da pranzo, attrezzato a contenere loccorrente per apparecchiare la tavola. Dovranno essere presenti una o più sale da pranzo, in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del servizio; in ogni caso dovrà essere assicurata una superficie di almeno mq 1,2 per ciascun posto a tavola. La preparazione e la cottura di pizza, è consentita nellambito dello stesso locale di somministrazione. Gli esercizi in cui si attua lautoservizio da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per lesposizione, al riparo da agenti inquinanti, in modo che gli alimenti siano al contempo debitamente conservati al caldo o al freddo a seconda delle esigenze e facilmente prelevabili. Tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione del pubblico aventi i requisiti previsti dallart. 138 punto 2 del presente Regolamento. Dovranno essere facilmente individuabili con apposite indicazioni, in numero adeguato alla capacità recettiva dellesercizio, considerando come riferimento minimo i termini indicati nel seguente schema:
TIPOLOGIA 2
|
||||||||||||||||
Art. 142 | REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA
PRODUZIONE DI PASTI DA SOMMINISTRARE IN COLLETTIVITÀ Nelle strutture che producono pasti da somministrare in collettività il numero massimo di pasti producibili deve essere calcolato utilizzando i seguenti standard. 1) n. pasti: 100 pasti per ogni addetto alla preparazione 2) conservazione materie prime: a. depositi non refrigerati: m3 0,040 per pasto prodotto, comunque di superficie non inferiore a mq 10; b. celle frigorifere: m3 0,020 per pasto prodotto. 3) locale cucina strutturato come previsto allarticolo 141 (tipologia 1) del presente Regolamento, ma con superficie calcolata come segue: - mq 1 per 10 pasti prodotti; comunque non inferiore a mq 20. 4) area di confezionamento per pasti da somministrare a distanza - superficie di lavoro di mq 1 per 50 pasti. |
||||||||||||||||
Art. 143 | REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI
LABORATORI ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALIMENTI I laboratori di produzione alimenti, con leccezione delle pasticcerie nominate dallarticolo 144, oltre a quanto previsto allarticolo 138 e da altre disposizioni del presente regolamento devono avere i seguenti requisiti: 1. laboratori ad unica tipologia produttiva (gelaterie; produzione pasta fresca; piadina; etc.) dimensioni minime di mq 14; 2. laboratori a tipologia plurima che presentano una produzione diversificata di alimenti (rosticceria, gastronomia, etc.) dimensioni minime mq 20; qualora in questi laboratori venga prodotta anche pasta fresca dovrà essere previsto un locale o area ben definita alluopo riservata; 3. locale dispensa di almeno mq 6. Quando la superficie del laboratorio è superiore di almeno il 20% a quella minima è consentito ricavare allinterno del locale un settore dispensa. Per i laboratori che producono unicamente piadina romagnola, anche con locali di mq 14 è consentito ricavare allinterno del locale di produzione un settore dispensa. I laboratori devono essere nettamente separati dal locale di vendita. La preparazione e la cottura di pizza sono consentite nel locale di vendita. Per quanto riguarda: - impianti di macellazione; - laboratori di sezionamento; - laboratori di produzione/preparazione prodotti a base di carne; - laboratori di produzione carni in pezzi inferiori a 100 gr; - depositi di carni fresche; - depositi di pollame; - laboratori per produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; - stabilimenti per la lavorazione di prodotti duovo; - deposito, lavorazione e commercializzazione allingrosso di prodotti ittici e molluschi eduli lamellibranchi; valgono le norme contenute nei relativi Decreti di recepimento delle specifiche Direttive Comunitarie. |
||||||||||||||||
Art. 144 | REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LA PRODUZIONE DI PASTICCERIA DOLCE E SALATA Lautorizzazione sanitaria per pasticceria dolce e salata contempla la preparazione dei seguenti prodotti: pasticceria fresca e secca, dolce e salata. Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte senza specifica autorizzazione dai laboratori di panificazione. Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione è subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratorio di pasticceria. I laboratori di pasticceria devono avere i seguenti requisiti: a. un locale esclusivamente destinato alla produzione di pasticceria, di superficie non inferiore a mq 20; qualora la lavorazione sia annessa ad un forno, si ritiene sufficiente una superficie di mq 10 minimali; b. un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di materie prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee, con superficie di mq 6 minimali. |
||||||||||||||||
Art. 145 | CONSERVAZIONE, A MEZZO
CONGELAZIONE, DI ALIMENTI Negli esercizi autorizzati alla produzione di alimenti, fatta eccezione per macellerie e pescherie, è consentita la conservazione, attraverso il processo di somministrazione di freddo, fino al raggiungimento di -18°C, di alimenti non cotti e di preparazioni alimentari pronte a cuocere, senza apposita autorizzazione, a condizione che: 1) gli alimenti e le preparazioni siano in buono stato di conservazione e siano stati manipolati nel rispetto delle più scrupolose norme igieniche; 2) gli alimenti e le preparazioni siano in piccole pezzature, dipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto stesso e comunque non superiore ai 2 chilogrammi, confezionati in idoneo contenitore e/o avvolti da film plastici per alimenti. Per consentire il veloce abbattimento della temperatura, le confezioni devono essere collocate in un unico strato, non sovrapposte ed evitando sovraccarichi delle attrezzature; 3) le singole confezioni congelate, durante la conservazione siano identificabili mediante etichetta riportante: a) tipo della merce conservata, b) data di congelamento; 4) siano presenti nello stesso ambiente due apparecchiature frigorifere, chiaramente identificate rispettivamente dalle scritte CONGELAZIONE e CONSERVAZIONE A - 18°C, di cui la prima riservata allabbattimento rapido della temperatura degli alimenti e delle preparazioni alimentari con temperatura di esercizio non superiore a -24°C, e la seconda riservata alla conservazione degli stessi a temperatura non superiore a -18°C. Tali apparecchiature dovranno essere dotate di termometro per limmediata verifica della temperatura di esercizio; 5) i prodotti congelati possono essere utilizzati tal quali o previo scongelamento che dovrà avvenire a temperatura di refrigerazione (0, +4°C). Lo scongelamento del pesce deve avvenire, invece, nel più breve tempo possibile utilizzando acqua potabile corrente fredda. Gli alimenti e le preparazioni alimentari decongelati dovranno essere immediatamente preparati e consumati. E vietato il ricongelamento di qualsiasi prodotto decongelato e degli avanzi di cucina sia crudi che cotti. |
||||||||||||||||
Art. 146 | SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE
ED ESERCIZI PUBBLICI Qualora per la somministrazione si intendano utilizzare aree esterne ai locali, tali aree devono essere: 1) collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi del traffico, della polvere e simili; 2) attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli alimenti alle temperature previste dalle norme di legge ed allinterno di contenitori idonei, in spazi separati tra i vari tipi di alimenti e da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature; Tali aree vengono considerate al 50% nel calcolo complessivo della superficie utile sulla base della quale deve essere dimensionata la cucina. |
||||||||||||||||
Art. 147 | AREE PUBBLICHE PER VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI In ogni mercato devono essere previste una o più aree riservate ad uso esclusivo degli operatori che esercitano la vendita di prodotti alimentari. Le strutture di vendita allinterno dei mercati devono soddisfare i requisiti previsti dal DPR 327/80. I banchi di vendita, con lesclusione di quelli dei prodotti ortofrutticoli, e di esposizione devono essere muniti di un rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza, inclinato o ricurvo, in modo da ottenere una maggiore protezione degli alimenti, esteso lungo tutti i lati prospicienti gli avventori. Tutti gli esercenti la vendita ambulante, nella fase autorizzativa, devono indicare il locale di deposito degli alimenti, che dovrà essere regolarmente autorizzato e dovrà rispondere ai seguenti requisiti: - essere ben aerato, illuminato e sufficientemente spazioso; - avere il pavimento costruito in materiale lavabile e disinfettabile; - avere le pareti in piastrelle o altro materiale lavabile e disinfettabile fino allaltezza di almeno m 2; - essere dotato di lavello con erogazione di acqua potabile calda e fredda con comando di erogazione non manuale né a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere, con asciugamano elettrico o monouso e relativo contenitore per rifiuti a pedale; - essere fornito di adeguato/i impianto/i frigorifero/i per la conservazione della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale; - avere arredamento e attrezzature che consentano una facile pulizia; - avere tutte le aperture verso lesterno munite di idonei dispositivi di protezione contro insetti e roditori. |
||||||||||||||||
Art. 148 | PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI
IN FORMA ITINERANTE Tutti i veicoli che esercitano la vendita itinerante devono poter disporre di un locale adibito a deposito con le caratteristiche previste dallart. 147. Definizione di vendita itinerante Si definisce itinerante la vendita effettuata con mezzi mobili. La vendita effettuata in strutture ancorate a terra, dotate di acqua, luce e rete di scarico delle acque, poste su platee in cemento è da considerarsi fissa. E vietata la vendita itinerante di carne fresca su mezzi mobili al di fuori delle aree pubbliche alluopo destinate. Per quanto riguarda la vendita itinerante di prodotti ittici freschi su mezzi mobili, al di fuori delle aree pubbliche alluopo destinate, la stessa è consentita a condizione che il titolare comunichi per iscritto al Servizio Veterinario competente, data , orario e luogo in cui verrà effettuata la vendita con un preavviso di almeno 7 giorni. Requisiti mezzi mobili per la preparazione e la vendita Per essere autorizzati i mezzi mobili devono essere adibiti esclusivamente alluso destinato e debbono avere i requisiti previsti dal DPR 327/80 ed essere dotati di lavandino lavamani allinterno. E vietata la vendita in spiaggia di alimenti e bevande deperibili e/o non confezionati, quali gelati, fette di cocco, panini, paste, croccanti, etc. E consentita la vendita di frutta fresca caramellata purché proveniente da laboratori autorizzati e purché trasportata in contenitori chiusi che la proteggano dagli inquinanti. Preparazione e vendita su mezzi mobili: prodotti consentiti E ammessa la preparazione e vendita su mezzi mobili dei seguenti prodotti. a) patate fritte; b) tutti i prodotti congelati o surgelati di cui è possibile la cottura tramite frittura o arrostitura; c) arrostitura e grigliatura di carni fresche e preparati a base di carne di tutte le specie animali e di verdure; è ammessa come preparazione solo laggiunta di aromi naturali e di olio; d) croccante, zucchero filato e pop corn; e) panini, toast, piadine e affini. Preparazione e vendita su mezzi mobili: prodotti non consentiti E proibito sui mezzi mobili la preparazione e vendita dei seguenti prodotti: a) pasticceria fresca (sono consentiti gli impasti di farina ed acqua con o senza zuccheri); b) prodotti a base di uova o loro derivati; c) panna fresca e latte; d) preparazione di impasti a base di carne cruda o cotta (è consentita la trasformazione tramite cottura); e) preparazione di condimenti sia a base di carne che di altri ingredienti. f) preparazione e cottura di minestre e piatti a base di pasta. Per la somministrazione di alimenti preparati su mezzi mobili è vietato luso di stoviglie non a perdere. |
||||||||||||||||
Art. 149 | REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI
CHIOSCHI PER PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA I chioschi per la produzione e vendita di piadina devono avere tutti i requisiti previsti dagli artt. 138 e 139 del presente regolamento e devono ottemperare a quanto disposto dal Regolamento per linstallazione e ladeguamento dei chioschi per la produzione e la vendita della piadina romagnola adottato con atto C.C. n. 1272/27 del 08.02.96. La superficie complessiva non deve superare i mq. 25 (atto C.C. n. 1272/27 del 08.02.96). Allinterno deve essere presente una unità igienica ad uso esclusivo del personale. Può essere consentita la realizzazione di un servizio igienico privo di antibagno qualora lo stesso abbia accesso dallesterno. In questo caso il servizio igienico deve essere tenuto chiuso e non deve essere disponibile per il pubblico. Le acque reflue provenienti dallattività devono essere convogliate in pubblica fognatura o, in assenza della stessa, essere smaltite in conformità con la vigente normativa sugli scarichi idrici previo ottenimento dellautorizzazione allo scarico. Nei chioschi con dimensione pari a mq 7 è consentita la produzione, preparazione e vendita di piadina romagnola e crescioni. Per crescione si intende un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina romagnola contenente salumi, verdure, formaggi, marmellate, mostarde, crema al cioccolato, altri prodotti alimentari conservati sottolio e sottaceto, creme e salse con esclusione di quelle a base di latte e uova. E consentita anche la vendita di piadina imbottita con salumi stagionati, formaggi, verdura, crema al cioccolato e simili, nonché prodotti a base di carne. Relativamente ai prodotti a base di carne, non è consentita, in tali strutture, alcuna cottura. Potranno comunque essere utilizzati per limbottitura prodotti carnei stagionati o prodotti carnei cotti in laboratori autorizzati (es. porchetta, arrosti, wurstel). Nei chioschi con dimensioni superiori a mq 7 ed inferiori a mq 14 è consentito, in aggiunta agli alimenti precedentemente indicati, luso di salsiccia fresca in budello proveniente da laboratori autorizzati e cotta al momento. Nei chioschi di dimensioni superiori a mq 14 sono consentite, in aggiunta, anche la produzione, preparazione e cottura di pizza al forno, la cottura di prodotti e preparazioni a base di carne fresca (anche congelati), purché provenienti da laboratori autorizzati e cotti al momento, e la frittura di piadina, pizza, patate e verdure. Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di sistemi di aspirazione canalizzati in canne fumarie, con idonei sistemi di abbattimento degli odori. |
||||||||||||||||
Art. 150 | PREPARAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI IN STAND GASTRONOMICI 1. Lautorizzazione sanitaria è rilasciata dal Dirigente dellUfficio comunale competente nel rispetto comunque dei seguenti requisiti: a) il personale addetto, anche saltuariamente od occasionalmente, alla vendita e/o somministrazione deve essere provvisto di libretto di idoneità sanitaria; b) le aree adibite alla somministrazione devono essere adeguatamente coperte, protette dalla polvere e fornite di idonee protezioni anti-insetti; c) i tavoli devono essere di materiale lavabile o ricoperti con materiale lavabile o monouso; d) i bicchieri, le posate e i piatti utilizzati devono essere di tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni contaminazione in appositi contenitori. E consentito luso di stoviglie non a perdere qualora sia disponibile unadeguata attrezzatura per il lavaggio delle stoviglie; è comunque vietato luso di vasche o tinozze non dotate di acqua corrente; e) il banco di distribuzione deve essere in materiale lavabile o, comunque, ricoperto con materiale lavabile; f) deve essere disponibile acqua idonea al consumo tramite allacciamento ad acquedotto pubblico o proveniente da pozzo privato con certificazione di potabilità non anteriore ad un mese. I medesimi requisiti sono richiesti per lacqua impiegata per la produzione di ghiaccio; g) i prodotti devono essere conservati allinterno di idonei contenitori riparati da contaminazione esterna e conservati alle temperature di legge secondo i diversi tipi di alimenti e adeguatamente protetti dagli insetti; h) i rifiuti solidi provenienti dai banchi di somministrazione devono essere raccolti dal personale in appositi contenitori chiusi e sistemati lontani dai luoghi di consumazione; i) sullintera superficie deve essere garantita la disponibilità per il pubblico di idonei contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti; l) le acque di scarico devono essere smaltite in modo idoneo ed adeguatamente documentato; m) deve essere garantita la disponibilità di un numero adeguato di servizi igienici per il pubblico; n) deve essere disponibile un lavandino lavamani per gli operatori, dotato di distributore automatico di sapone e asciugamani a perdere; 2. il locale e/o le aree di preparazione deve essere dotato di: a) frigorifero/i con scomparti o contenitori nettamente separati per la conservazione di: - carni; - carni avicole; - verdure; - paste alimentari fresche; - prodotti ittici. b) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabili. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili devono essere dotati di apparecchiature frigorifere e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte dalla normativa vigente, anche quando abbiano apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso i banchi di esposizione devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori. c) scaffalature idonee per la tenuta di stoviglie ed utensili da cucina. d) piani di lavoro lavabili. e) contenitori con coperchio ed eventualmente apertura a pedale per la raccolta di rifiuti solidi. 3. Locale o ambiente esclusivamente destinato alla preparazione avente le seguenti caratteristiche: a) superficie minima coperta mq 20. b) pavimento uniforme e lavabile o, in mancanza, piano di calpestio sollevato dal terreno. c) pareti uniformi e lavabili fino ad una altezza di m 2. d) un numero adeguato di lavelli in proporzione al numero degli addetti da destinarsi esclusivamente al lavaggio delle mani, attrezzato con rubinetteria a pedale, sapone liquido ed asciugamani monouso. e) sostanze ed attrezzature non destinate allalimentazione devono essere conservate separatamente. 4. Deve essere disponibile un servizio igienico ad esclusivo uso del personale con le caratteristiche previste dallart. 138 punto 2 del presente regolamento. Stand gastronomici per iniziative di durata non superiore ad un giorno possono essere autorizzati in deroga ai requisiti strutturali previsti dal punto 3 del presente articolo. E vietata la produzione in occasione di sagre e feste di prodotti alimentari al di fuori degli automezzi o laboratori regolarmente autorizzati. |
||||||||||||||||
Art. 151 | CIRCOLI Gli spazi dei circoli privati e degli Enti collettivi assistenziali così come definiti dallart. 86 del T.U.L.P.S. 773/1931, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento, relativamente al tipo di autorizzazione sanitaria corrispondente. In deroga a quanto sopra, relativamente ai requisiti strutturali, qualora si tratti di circoli di modeste dimensioni e con attività limitata, potranno essere formulate specifiche prescrizioni da parte dei competenti Servizi dellA.Usl. |
||||||||||||||||
Art. 152 | ATTIVITÀ AGRITURISTICA Per la definizione di attività agrituristica si intende quanto previsto dallarticolo 2 della Legge regionale n. 26/94 e successive integrazioni e modifiche. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati allesercizio dellagriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche delledificio, conservandone laspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali lutilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. I requisiti minimi da rispettare sono comunque i seguenti. 1) altezza media, m 2,50; 2) rapporto aero-illuminante 1/16: Ristorazione: requisiti strutturali minimi: a) Cucina: 1. di almeno mq 12 nel caso di autorizzazioni che prevedano fino a 6.000 pasti/anno; 2. di almeno mq 20, più un locale o area ben delimitata per il lavaggio delle stoviglie, nel caso di autorizzazioni che prevedano più di 6.000 pasti/anno. b) Dispensa: 1. di almeno mq 8 nel caso di autorizzazioni che prevedano sino a 6.000 pasti/anno; 2. di almeno mq 12 nel caso di autorizzazioni che prevedano più di 6.000 pasti/anno. c) Sala da pranzo: - occorre considerare almeno mq 1,20 per ogni posto a sedere e comunque la superficie complessiva non deve essere inferiore a mq 30. d) Servizi igienici: 1. almeno due w.c. di cui uno per il pubblico e uno per il personale di servizio, nel caso di autorizzazioni che prevedano fino a 6.000 pasti/anno; 2. almeno tre w.c. di cui due per il pubblico e uno per il personale di servizio nel caso di autorizzazioni che prevedano più di 6.000 pasti/anno. Gli esercizi di ristorazione con autorizzazioni superiori a 15.000 pasti/anno dovranno rispettare i requisiti previsti dallarticolo 141, tipologia 1 del presente regolamento per le strutture di ristorazione pubblica, relativamente al numero di w.c. occorrenti, allampiezza e alla disposizione delle cucine e dispense nonché il giusto rapporto tra questi ultimi locali e le sale da pranzo. Locali destinati alla macellazione e lavorazione di alimenti di origine animale Previo rilascio di autorizzazione sanitaria ad apposito locale e sulla base della normativa sanitaria in vigore, può essere consentita la macellazione in azienda agrituristica solamente di volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anitre, oche), selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, etc.) e conigli. In aziende faunistiche-venatorie è consentita la macellazione di selvaggina anche cacciata (fagiani, quaglie, pernici e lepri) a condizione che la macellazione venga completata, nel suddetto locale, entro un tempo massimo di 3 ore dallabbattimento. Deroghe per altre specie domestiche non possono essere previste, neppure per i suini macellati con la speciale autorizzazione prevista allarticolo 13 del R.D. 20.12.1928, n. 3298 (c.d. macellazione per uso familiare). Caratteristiche del locale di macellazione La macellazione delle specie animali sopra elencate può avvenire unicamente in un locale non interrato provvisto delle seguenti caratteristiche e attrezzature: 1. superficie minima non inferiore a mq 14; 2. sufficiente grado di illuminazione e aerazione come previsto al capitolo Caratteristiche generali degli ambienti adibiti a locali di lavoro del presente Regolamento; 3. pavimento lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo con pozzetto sifonato per la raccolta dei reflui; 4. pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino a m 2; 5. angoli e spigoli arrotondati compreso il raccordo parete-pavimento; 6. attrezzature per lo stordimento pre macellazione idonee secondo la normativa vigente; 7. contenitori che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso; 8. contenitori con coperchio per la raccolta, prima dello smaltimento, di sangue, interiora, pelli e penne; 9. lavello con acqua calda e fredda munito di rubinetteria con comando a pedale o elettrico, dispensatore di sapone liquido o in polvere, distributori di asciugamani di carta a perdere e contenitore per rifiuti con coperchio con apertura a pedale. E ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dellazienda agrituristica destinati esclusivamente al personale, purché dotati dei requisiti previsti allarticolo 133 del presente Regolamento. Quantitativi di animali ammessi alla macellazione e loro bollatura Nel locale di macellazione innanzi descritto possono essere macellati sino a 500 conigli o lepri e 3500 tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata, per anno. Il numero massimo di animali macellabili in un anno viene stabilito dal Sindaco su parere del Servizio Veterinario dellA.Usl competente per territorio, che esprimerà il proprio giudizio sulla base delle condizioni strutturali del locale di macellazione e della dotazione di attrezzature. Deve essere istituito un registro di macellazione, vidimato dal Servizio Veterinario, tenuto regolarmente aggiornato e soggetto a controllo in vigilanza. Le carni ottenute devono recare un bollo a placca con lindicazione della ragione sociale e della sede dellazienda. Produzione di salumi Può essere consentita la produzione di salumi in azienda utilizzando il locale di macellazione, naturalmente in tempi diversi rispetto alla macellazione, dopo le opportune pulizie e disinfezioni e usando piani di lavoro riservati a tale operazione. In alternativa la produzione di salumi può avvenire nel locale cucina utilizzando carni già sezionate e in tempi non coincidenti con altre lavorazioni. La conservazione e la stagionatura degli stessi deve avvenire in locali differenti e autorizzati e i prodotti ottenuti devono essere bollati con piombi o placche riportanti la ragione sociale e la sede dellazienda e gli ingredienti utilizzati. Le carni utilizzate per queste produzioni devono provenire da macelli autorizzati oppure da carni di coniglio e pollame macellati in azienda. Campeggi Le piazzole dovranno avere una superficie a prato o supporto permeabile di almeno mq 60 e dovranno essere provviste di impianti di prevenzione incendi e illuminazione realizzate nel rispetto delle norme vigenti. Dovrà essere garantita, con idonei recipienti, la raccolta dei rifiuti solidi. I servizi igienici per i campeggiatori, dovranno essere distinti da quelli già esistenti, o dovranno essere realizzati, esclusivamente allinterno delle strutture edilizie dellazienda agricola, in aggiunta a quelli di servizio delle altre attività agrituristiche: Va prevista una dotazione minima di 3 servizi igienici, 2 docce e 3 lavabi ogni 5 piazzole o frazione di cinque. Oltre le cinque piazzole è possibile riferirsi a tali indici in modo proporzionale, arrotondando allunità superiore. Sono da prevedersi inoltre idonei lavabi distinti per i panni e le stoviglie. |
||||||||||||||||
Art. 153 | PRODUZIONE DI VINI E MOSTI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE SVOLTA A CARATTERE FAMILIARE (senza personale dipendente) Ai sensi di questo articolo lattività di vinificazione ai fini della commercializzazione può essere suddivisa in tre tipologie: 1) Produzione e deposito di mosto parzialmente fermentato; 2) Lavorazione uve (con produzione e vendita di vino) raccolte nella propria azienda, per almeno 2/3 (insediamento civile ai fini della normativa sugli scarichi idrici); 3) Lavorazione uve, mosti e vini provenienti da terzi (insediamento produttivo ai fini della normativa sugli scarichi idrici). Le attività di cui ai punti 2 e 3 devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dellart. 2 della L. 283/62. Per le cantine i requisiti minimi per ottenere lautorizzazione sanitaria sono i seguenti: Approvvigionamento idrico: pubblico acquedotto, pozzo artesiano con certificato di potabilità conformemente a quanto stabilito dallart. 138 del presente regolamento o cisterna rifornita con acqua potabile. Smaltimento acque reflue: dovrà essere acquisita autorizzazione allo scarico ai sensi della L.R. 7/83 per gli insediamenti civili, ai sensi della L. 319/76 per gli insediamenti produttivi. Locali: pavimento in battuto di cemento con adeguata pendenza e scoline per consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Le pareti devono essere tinteggiate (per unaltezza minima di m 2) con prodotti lavabili. Nelle cantine o in locali adiacenti dovrà essere installato almeno un lavandino per il lavaggio delle mani. Le cantine non dovranno essere in nessun caso utilizzate come locali di deposito di materiale e prodotti non attinenti lattività enologica. Non dovrà esservi accatastamento di materiale tale da impedire lattività di pulizia e manutenzione degli impianti. Vasi vinari: non devono essere ubicati in prossimità di fonti di inquinamento e la loro apertura, opportunamente protetta, deve essere sollevata dal piano del pavimento. Le loro superfici interne devono essere di materiali idonei conformi alle normative. Le domande di autorizzazione sanitaria dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: - planimetria dei locali con indicazione dellubicazione, dei materiali e della capacità di ciascun vaso vinario e di eventuali zone di lavorazione; - relazione tecnica che illustri dettagliatamente: - quantitativi di uva lavorata; - quantitativi di vino prodotto suddiviso per tipo e gradazione; - descrizione delle fasi di lavorazione; - tipo di vendita; - approvvigionamento idrico; - smaltimento acque reflue. |
||||||||||||||||
Torna a inizio pagina |
|||||||||||||||||
Capitolo 3. - Alimenti di origine animale | |||||||||||||||||
Art. 154 | NORME GENERALI PER I PRODOTTI
ITTICI ED I MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI 1) Esercizi di vendita di prodotti ittici freschi I locali adibiti alla vendita al dettaglio, oltre a quanto previsto dagli articoli 138 e 139 del presente Regolamento, devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere ben aerati e sufficientemente spaziosi come previsto al capitolo Caratteristiche generali degli ambienti adibiti a locali di lavoro del presente Regolamento; b) avere il pavimento con inclinazione tale da consentire il deflusso delle acque di lavaggio verso un idoneo chiusino a sifone; c) avere leventuale pedana, dietro il banco di vendita in materiale lavabile e disinfettabile e costruita in modo tale da favorirne la pulizia; d) essere dotati di una idonea cella frigorifera, per la conservazione del pesce fresco a temperatura compresa fra 0° C e +4° C, con pareti aventi angoli e spigoli arrotondati ed il cui pavimento sia costruito in modo da favorire il rapido deflusso dellacqua verso un idoneo pozzetto sifonato; e) avere uno o più lavandini aventi le caratteristiche previste dallarticolo 138 del presente Regolamento; f) avere uno o più banchi di esposizione e vendita dotati di impianto frigorifero per la conservazione dei prodotti ittici a temperatura non superiore a +4° C. Il suddetto banco dovrà, comunque avere inclinazione tale da consentire il facile deflusso dellacqua di fusione del ghiaccio in apposito pozzetto sifonato, nonché essere munito di un rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza, inclinato o ricurvo in modo da ottenere una maggiore protezione degli alimenti, esteso lungo tutti i lati prospicienti gli avventori; g) avere una zona destinata a semplice operazione di toelettatura dei prodotti, distinta dal banco di vendita (tagliere o piano di lavoro) munita di contenitore per i rifiuti con comando a pedale; h) avere una vasca di dimensioni tali da immergervi i contenitori del pesce, per consentire il loro lavaggio al termine della vendita senza che vi sia lemanazione di odori sgradevoli, qualora i contenitori non vengano allontanati immediatamente dagli esercizi; i) le attrezzature presenti negli esercizi adibite alla vendita al dettaglio di prodotti ittici devono essere in materiale lavabile e disinfettabile e sottoposte a pulizia, lavaggio e disinfezione con frequenza e modalità tali da non consentire lemanazione di odori sgradevoli. I manici della coltelleria devono essere in materiale plastico; l) qualora vengano venduti molluschi eduli lamellibranchi e gasteropodi, questi devono essere esposti vivi e vitali ed a temperatura compresa fra 0° C e +6° C, in reparto separato dal banco di vendita ed in confezioni originali integre provenienti da centri di spedizione o depurazione autorizzati e regolarmente etichettate; m)essere dotati di servizio igienico e spogliatoio come previsto allarticolo 138 del presente Regolamento e dalle specifiche normative vigenti; n) avere un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato adibito a deposito del materiale di pulizia, disinfezione e disinfestazione. 2) Lavorazione dei prodotti ittici negli esercizi di vendita al dettaglio E consentita la preparazione di prodotti alimentari a base di pesce, pronti a cuocere, negli esercizi di vendita al dettaglio regolarmente autorizzati, purché detta lavorazione avvenga in locale attiguo a quello di vendita di dimensioni e requisiti così come previsto allarticolo 140 del presente Regolamento e non accessibile al pubblico. Gli esercizi devono, inoltre, essere dotati di scaffalatura chiusa per la conservazione delle sostanze aromatiche, delle spezie e di ingredienti vari, di idonei contenitori a chiusura, da porsi in frigorifero, per la conservazione dei prodotti finiti e di apposito contenitore, con coperchio a pedale, per il temporaneo deposito degli scarti di lavorazione e di sterilizzatore di coltelli ad acqua calda (+ 82° C). Le verdure usate per le preparazioni a base di pesce devono essere introdotte precedentemente lavate e toelettate e conservate in appositi contenitori chiusi. La vendita dei prodotti finiti può avvenire esclusivamente nellesercizio in cui sono stati preparati e devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) che nei banchi espositori sia riservato un apposito reparto a temperatura controllata; b) che cartellini, riportanti, in modo leggibile, le indicazioni previste dalle norme vigenti, siano applicati o posti inequivocabilmente accanto ai vassoi che contengono i prodotti finiti; c) che sia presente almeno uno scaffale chiudibile per gli utensili usati per la lavorazione; d) che sia presente un servizio igienico e spogliatoio come previsto dallarticolo 138 del presente Regolamento e dalle specifiche normative vigenti; e) che sia presente un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato adibito a deposito del materiale di pulizia, disinfezione e disinfestazione. 3) Esercizi di produzione e vendita di preparazioni alimentari cotte a base di pesce Chi intende procedere alla produzione e vendita nello stesso esercizio di preparazioni alimentari cotte a base di pesce, dovrà essere dotato, oltre che di tutte le attrezzature già previste precedentemente di: a) forni e/o fornelli muniti di cappe aspiranti per la raccolta dei prodotti della combustione, aventi i requisiti previsti dallarticolo 141, tipologia 1, lettera h) del presente Regolamento. Quanto aspirato dovrà essere espulso al tetto delledificio secondo le modalità fissate dallarticolo 33 del presente Regolamento. b) banco/armadio/vetrina munito di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto, in attesa della vendita, a temperatura compresa fra 60° C e 65° C; c) banco o armadio frigorifero per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, a temperatura di refrigerazione. Le operazioni di preparazioni pronte a cuocere e la cottura dovranno avvenire in settori adeguatamente separati. E vietata la vendita di preparazioni a base di pesce in altri esercizi di pescheria, diversi da quello nel quale è avvenuta la preparazione e la cottura. Negli esercizi di pescheria possono essere vendute preparazioni a base di pesce provenienti da laboratori autorizzati e in confezioni originali. Sono consentite le operazioni di friggitoria e cottura alla griglia quando il laboratorio annesso allesercizio di vendita ha le caratteristiche previste dallart. 143 punto 1, senza lobbligo comunque di un locale dispensa. 4) Vendita al dettaglio di prodotti ittici congelati e decongelati La vendita al dettaglio di prodotti congelati può avvenire negli stessi spacci adibiti alla vendita del pesce fresco, ma la loro conservazione dovrà avvenire in frigorifero con temperatura di - 18° C. La vendita del prodotto deve essere effettuata allo stato di congelamento, prelevandolo direttamente dal frigorifero di conservazione. Lesposizione per la vendita potrà avvenire esclusivamente con attrezzatura frigorifera che assicuri una temperatura di -18° C. Può essere consentito il decongelamento dei prodotti a temperatura non superiore a +4° C e la loro esposizione per la vendita in un banco o settore di banco nettamente separato da quello destinato alla vendita di pesce fresco. Sul settore di vendita destinato ai prodotti decongelati dovrà essere collocato un apposito cartello ben visibile, recante la scritta pesce decongelato, da consumarsi entro le 24 ore e da non ricongelare. 5) Contenitori e imballaggi Gli imballaggi e i contenitori in legno o polistirolo sono considerati a perdere e quindi da non riutilizzare. Gli imballaggi e i contenitori da usarsi più volte dovranno essere costruiti con materiali resistenti alle sollecitazioni dinamiche, resistenti alla corrosione, impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Dovranno inoltre essere costruiti in materiale idoneo per alimenti ai sensi della normativa vigente ed essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e abbondante risciacquo con acqua potabile dopo il loro uso e comunque prima di essere riutilizzati. 6) Trasporto Il trasporto dei prodotti ittici deve avvenire con le modalità previste dal DPR 26/03/1980 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. I mezzi di trasporto devono essere tenuti in stato di perfetta pulizia e non emanare odori sgradevoli. 7) Trasporto di piccole quantità di prodotti ittici Il trasporto dei prodotti ittici freschi, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, può essere autorizzato per piccoli quantitativi, per automezzi privati e per brevi tragitti, a condizione che siano trasportati in idonei contenitori, muniti di certificato di isotermia, autorizzati, nel rispetto delle condizioni e temperature previste dal DPR 26/03/80 n.327 e successive modifiche ed integrazioni. 8) Stabilimenti di lavorazione di rane Gli stabilimenti adibiti alla lavorazione delle rane destinate ad uso alimentare dovranno essere autorizzati dal Dirigente dellufficio comunale competente, previo parere favorevole del Servizio Veterinario ed avere i requisiti previsti allarticolo 28 del DPR 26/03/80 n.327 e successive modifiche ed integrazioni. La lavorazione dovrà avvenire sotto la vigilanza del Servizio Veterinario e gli eventuali oneri sono a carico degli interessati. 9) Vendita al dettaglio di rane Le rane spellate ed eviscerate possono essere vendute in settori di vendita separati ed esposte in idonei contenitori a temperatura di refrigerazione. 10) Disposizioni per la vendita delle lumache Le lumache vive devono essere esposte e conservate per la vendita in appositi reparti ed in idonei contenitori. Qualora vengano vendute sfuse, la manipolazione dovrà avvenire con idonei utensili. E consentita la vendita di lumache congelate, surgelate, conservate e confezionate dallindustria del settore. 11) Dissalazione del baccalà E consentita loperazione di dissalazione del baccalà negli esercizi di tabella I e tabella V a condizione che sia presente: a) un locale o vano diverso dal locale di vendita rivestito di materiale lavabile fino a metri 2 di altezza con aperture verso lesterno munite di protezione contro insetti e roditori, piani di lavoro lavabili e disinfettabili, contenitori per alimenti, lavabili e disinfettabili per contenere il baccalà in ammollo; b) un lavandino lavamani munito di rubinetto con comando a pedale o elettrico di acqua calda o fredda, dotato di distributore automatico del sapone, di asciugamani monouso e di contenitori per i rifiuti con comando di apertura a pedale; c) acqua potabile. Una volta dissalato, il baccalà deve essere conservato, per la vendita, in apposito reparto refrigerato separato. 12) Vendita diretta del pescato o del prodotto di acquacoltura E consentita la vendita diretta, al consumatore o al venditore al minuto, di pescato e/o di prodotto di acquacoltura, per una quantità giornaliera non superiore a Kg 100 e alle seguenti condizioni: A) deve essere effettuata in orari preventivamente comunicati e concordati con il Servizio Veterinario della A.Usl, al fine dellispezione e del controllo sul prodotto; B) essere venduto: a. in appositi negozi aventi le caratteristiche previste, per le pescherie, dal punto 1 del presente articolo; b. nei mercati ambulanti, negli spazi appositamente assegnati dal Comune, che concederà lautorizzazione solo previo parere del Servizio Veterinario della A.Usl; c. in appositi spazi stabiliti dal Comune, alle stesse condizioni previste per la vendita ambulante dei prodotti ittici allarticolo 147 del presente Regolamento. E vietata la vendita diretta dei prodotti ittici da parte del pescatore sulla barca, in banchina od in qualsiasi altro modo non preventivamente autorizzato dal Comune. La vendita diretta di piccoli quantitativi di molluschi eduli lamellibranchi è subordinata allesistenza di relativa certificazione di idoneità al consumo umano diretto, rilasciata dal Servizio Veterinario dellAUSL competente per territorio. 13) Divieti relativi alle zone portuali E fatto divieto di cernire, rinfrescare, lavare il pesce facendo uso delle acque portuali, nonché lavare i contenitori con le stesse acque. E fatto divieto di pescare nelle acque portuali anche per lautoconsumo. 14) Requisiti richiesti per le strutture di vendita e modalità di commercializzazione dei prodotti ittici nei mercati ambulanti a posto fisso a) Ogni automezzo, o box, deve essere dotato di lavandino a comando non manuale, con erogatore di sapone liquido e carta asciugamano a perdere; b) il banco di vendita deve essere dotato, lungo i lati prospicienti gli avventori, di vetro protettivo di almeno 30 cm di altezza, ricurvo o con piano orizzontale di altri 30 cm, a protezione della merce esposta; c) il reparto di vendita del pesce decongelato deve essere ben distinto da quello del pesce fresco; d) lesposizione dei molluschi eduli lamellibranchi deve essere fatta alla temperatura prevista di 4° - 6° C, in reparti distinti e senza luso di ghiaccio; e) ogni esercente a posto fisso deve provvedere affinché la vendita sia effettuata al riparo dal sole diretto. Si ricorda che il pesce fresco va tenuto a temperatura da 0° a 4° C; f) dove esiste allacciamento alla rete elettrica urbana è obbligatoria laccensione dellimpianto frigorifero; dove ciò non sia possibile è previsto il mantenimento della temperatura tramite luso del ghiaccio; g) il baccalà, ancora sotto forma di conserva salata, può essere mantenuto a temperatura ambiente purché protetto dagli agenti esterni. Il baccalà dissalato è da considerare a tutti gli effetti un prodotto fresco e deperibile, per cui va conservato, anche per la vendita, in una vetrina refrigerata. |
||||||||||||||||
Art. 155 | ESERCIZI PER LA VENDITA DI CARNE
FRESCA E CONGELATA 1) Esercizi di vendita I locali adibiti alla vendita al dettaglio devono rispondere ai requisiti previsti agli articoli 138 e 139 del presente Regolamento. Devono, inoltre, avere: a) pareti lavabili e disinfettabili in modo da sovrastare per almeno cm 30 le uncinarie o guidovie aeree; b) celle o apparecchiature frigorifere con pareti e pavimento di colore chiaro, lavabili e disinfettabili aventi spigoli e angoli arrotondati compreso quello tra pavimento e parete. Leventuale acqua di condensa deve essere raccolta in idoneo contenitore. Le rastrelliere e i ganci devono essere in materiale idoneo al contatto con le carni e preferibilmente acciaio inossidabile; carni rosse e carni bianche devono essere conservate in settori separati tra di loro; c) banchi di esposizione e vendita dotati di impianto frigorifero e di idonea protezione, sufficientemente alta, per salvaguardare ligienicità dei prodotti esposti; d) settori separati per: carni bianche, carni rosse, preparazione di carni crude, preparazioni e prodotti cotti da vendersi freddi , prodotti a base di carne; e) numero adeguato di ceppi e taglieri con superficie pulita e levigata per il taglio separato di carni bianche, rosse e prodotti a base di carne; f) almeno due affettatrici per il taglio separato di carni fresche e salumi; g) un tritacarne per la macinazione di carni rosse; è necessario luso di un secondo tritacarne qualora si intenda procedere alla macinazione di carni bianche e/o miste; h) coltelleria con manici in materiale plastico, distinta per ogni reparto; i) vaschetta sterilizzatrice ad acqua calda (82° C) per coltelli, qualora la stessa non sia già presente nelleventuale laboratorio annesso; l) utensili e superfici che vengono a contatto con le carni realizzati in acciaio inossidabile o in materiale per uso alimentare. Leventuale pedana, dietro il banco di vendita, deve essere in materiale lavabile e disinfettabile e costruita in modo tale da favorirne la pulizia. I locali, le attrezzature frigorifere, le superfici e gli utensili devono essere tenuti lavati e disinfettati e abbondantemente risciacquati. E vietato luso di segatura. Le carni in mostra al pubblico devono esporre un cartellino riportante le indicazioni previste dalle norme vigenti, da apporsi nel comparto o sul contenitore e non infisso nella carne. Gli alimenti da consumare crudi devono essere manipolati utilizzando adeguata utensileria (pinze, cucchiai, etc.). Negli spacci di macelleria che non hanno un locale laboratorio annesso è vietato: a) il sezionamento e il disosso di tagli superiori al quarto, per quanto riguarda i bovini e i suini; b) la produzione di preparazioni o prodotti a base di carne cotta e cruda; Per motivi igienico sanitari, allinterno dei locali di macelleria, non possono essere tenute uova non confezionate. 2) Lavorazione dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne negli esercizi di vendita al dettaglio E consentita la preparazione di preparati di carne e prodotti a base di carne, pronti a cuocere, negli esercizi di vendita al dettaglio regolarmente autorizzati, purché detta lavorazione avvenga in locale attiguo a quello di vendita con caratteristiche previste allarticolo 140 del presente Regolamento e non accessibile al pubblico. Gli esercizi devono, inoltre, essere dotati di scaffalatura chiusa per la conservazione delle sostanze aromatiche, delle spezie e di ingredienti vari, di idonei contenitori a chiusura, da porsi in frigorifero, per la conservazione dei prodotti finiti, di apposito contenitore, con coperchio per il temporaneo deposito dei cascami, che deve essere contrassegnato dalla scritta scarti di lavorazione e di sterilizzatori di coltelli ad acqua calda (+ 82° C). Le verdure usate per le preparazioni a base di carne devono essere introdotte precedentemente lavate e toelettate e conservate in appositi contenitori chiusi. La vendita dei prodotti finiti può avvenire esclusivamente nellesercizio in cui sono stati preparati. Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni: - i prodotti e le preparazioni a base di carne devono essere posti in vendita in banchi espositori, a temperatura controllata o in apposito reparto, con cartellini, riportanti le indicazioni previste dalle norme vigenti, applicati o posti accanto in modo inequivocabile, ai vassoi che li contengono; - presenza almeno di uno scaffale chiudibile per gli utensili usati per la lavorazione. Gli esercizi esistenti che non hanno la possibilità di dotarsi di un laboratorio annesso, così come previsto dallart. 140, possono produrre solo salsiccia fresca e preparazioni di carni (da vendersi crude) con le opportune prescrizioni da stabilire caso per caso. 3) Disposizioni per la vendita di selvaggina Negli spacci di vendita di carni è ammessa la vendita di selvaggina da pelo e da penna allevata, purché proveniente da stabilimenti autorizzati. 4) Esercizi di produzione e vendita di prodotti cotti a base di carne e di preparazioni cotte a base di carne Chi intende procedere alla preparazione e vendita nello stesso esercizio di prodotti a base di carne cotti e di preparazioni di carne cotte, dovrà dotarsi, oltre che tutte le attrezzature già previste precedentemente, di: a) forni e/o fornelli muniti di cappe aspiranti per la raccolta dei prodotti di combustione, aventi i requisiti fissati dallarticolo 141 tipologia 1, lettera h) del presente Regolamento. Quanto aspirato dovrà essere espulso al tetto delledificio secondo le modalità fissate dallarticolo 33 del presente Regolamento. E inoltre opportuno non includere fra i sistemi di cottura quelli che possono causare dispersione nellambiente di odori impropri e di fumi, quali, ad esempio, operazioni di friggitoria; b) banco/armadio/vetrina munito di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto, in attesa della vendita, a temperatura compresa fra 60° C e 65° C; c) banco o armadio frigorifero per la conservazione dei prodotti cotti, a temperatura di refrigerazione, in attesa della vendita. La preparazione dei prodotti pronti a cuocere e la cottura dovranno avvenire in settori adeguatamente separati. E vietata la vendita di preparazioni a base di carne in altri esercizi di macelleria, diversi da quello nel quale è avvenuta la preparazione e la cottura. Negli esercizi di macelleria possono essere vendute preparazioni a base di carne provenienti da laboratori autorizzati. 5) Disposizioni per la vendita di carni congelate e decongelate Le carni fresche e decongelate devono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea e devono essere conservate, nelle celle frigorifere, in appositi reparti separati. Le carni congelate e/o decongelate esposte al pubblico devono recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonei ad identificare la specie e lo stato fisico di congelato o decongelato. Le carni congelate devono essere mantenute in appositi banchi di vendita e celle frigorifere a temperatura non superiore a - 15° C. |
||||||||||||||||
Art. 156 | CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO DI
ALIMENTI La conservazione degli alimenti col metodo sottovuoto è consentita, senza autorizzazione e solo per uso interno, a condizione che gli alimenti vengano identificati con lapposizione di etichetta riportante le seguenti diciture: a) confezionato sottovuoto per uso interno in data ............... b) tipo di alimento. E vietata la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti succitati. E consentito, previa autorizzazione sanitaria dellAutorità competente, il confezionamento sottovuoto, al fine della vendita diretta al consumatore finale, a condizione che la confezione sia regolarmente etichettata secondo la normativa vigente. |
||||||||||||||||
Art. 157 | ALIMENTI CONSERVATI IN ATMOSFERA
MODIFICATA Gli esercizi di vendita che intendono mettere in commercio alimenti in atmosfera modificata devono dare preventiva comunicazione ai servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione. |
||||||||||||||||
Art. 158 | VENDITA DI ALIMENTI PER CANI E
GATTI Gli alimenti per cani e gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono essere venduti alle seguenti condizioni: a) che i locali di vendita siano ritenuti idonei; b) che tale vendita sia limitata ai soli prodotti in confezioni sigillate conservabili a temperatura ambiente; c) che detti prodotti siano conformi alle norme di produzione e di commercializzazione dei mangimi secondo la normativa vigente; d) che nellambito dellesercizio commerciale, sia per lesposizione che per la distribuzione, venga riservato un apposito scomparto o armadio o scaffale; e) che lesposizione dei prodotti nelle condizioni di cui alla lettere c) avvenga con laffissione di una tabella riportante prodotti in confezione per cani e gatti; f) che analoga caratterizzazione, salve le norme di etichettatura di cui alle citate leggi, appaia sulle confezioni di vendita; g) che la vendita sia autorizzata, mediante rilascio di apposito nulla osta, a seguito di comunicazione al Servizio Veterinario, che accerterà la dotazione di idonee attrezzature. I prodotti alimentari di scarto, non idonei al consumo umano, non possono essere venduti per lalimentazione animale, ma devono essere ritirati da ditte autorizzate. |
||||||||||||||||
Art. 159 | ABBINAMENTO DI VARI GENERI
MERCEOLOGICI E possibile prevedere, nello stesso esercizio, la vendita di carni fresche e di altri prodotti alimentari, alle seguenti condizioni: a) sia prevista una idonea separazione tra i due reparti; b) sia presente, almeno nel reparto ove avviene la vendita di carni fresche, un lavandino lavamani con comando a pedale o elettrico dotato di erogatore di sapone liquido, di asciugamani monouso, di contenitore per rifiuti con apertura a pedale e di uno sterilizzatore per coltelli ad acqua calda (+82°C); c) venga impiegato possibilmente personale diverso per ogni reparto oppure che loperatore si lavi accuratamente le mani prima di passare ad un altro reparto. |
||||||||||||||||
Art. 160 | MACELLAZIONE PER USO PRIVATO
FAMILIARE E consentita la macellazione dei suini e degli ovicaprini a domicilio a condizione che sia regolamentata da apposita ordinanza del Sindaco, emessa previo accordo con il Servizio Veterinario. In base allarticolo 13 del R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928, la macellazione è consentita per lesclusivo consumo familiare e non può essere oggetto di commercio. Le carni degli animali macellati esclusivamente per uso familiare, a conclusione della visita ispettiva del Veterinario ufficiale, devono essere contrassegnate, a cura dello stesso Veterinario, con un bollo a inchiostro per le carni. |
||||||||||||||||
Art. 161 | PRODUZIONE E VENDITA DI MIELE E DI
ALTRI PRODOTTI DELLALVEARE I produttori di miele e di altri prodotti dellalveare che intendono effettuare la commercializzazione (ivi compresi i produttori agricoli ai sensi della legge 59 del 09/02/63) devono avere locali autorizzati come previsto dalle Legge 30/04/1962 n. 283 e dal DPR 327/80 e successive modifiche, aventi le caratteristiche previste allarticolo 138 del presente Regolamento. I produttori a conduzione familiare, che svolgono attività apistica a titolo non prevalente, con lavorazioni non continue, in deroga ai requisiti generali previsti per i laboratori di produzione alimenti, devono avere (vista la circolare RER n. 20/96): 1) un laboratorio con altezza non inferiore a m 2,20 o di almeno m3 40, sufficientemente aerato e illuminato con pareti piastrellate o lavabili e disinfettabili fino allaltezza di metri 2, con pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile, con aperture verso lesterno munite di adeguati dispositivi di protezione contro insetti e roditori, dotato di un lavandino con erogazione di acqua potabile calda e fredda, di distributore automatico di sapone liquido o in polvere, di asciugamani monouso e di contenitore per rifiuti con apertura a pedale; arredato con mobili o attrezzature facilmente lavabili, disinfettabili e mantenute in perfette condizioni di pulizia; 2) piani di lavoro, attrezzature e utensili destinati alla smielatura e confezionamento del miele in materiale lavabile e disinfettabile (possibilmente in acciaio inossidabile); 3) locale o armadio chiudibile per il deposito del materiale di pulizia, disinfezione e disinfestazione; 4) idonee scaffalature o armadi per il deposito del materiale di confezionamento e/o del prodotto finito; 5) un servizio igienico, anche nelle immediate vicinanze, con antibagno, se il servizio igienico è in connessione diretta con il locale di lavorazione e lavandino con erogatore di acqua calda e fredda dotato di distributore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani monouso e di contenitore per rifiuti con apertura a pedale; 6) un locale o settore munito di armadietto a doppio scomparto per riporre gli abiti da lavoro oppure un armadietto a doppio scomparto nello stesso locale di lavorazione se il laboratorio non è nelle immediate vicinanze dellabitazione. La vendita diretta dovrà avvenire in un locale o settore separato dalla attività di lavorazione. Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita deve essere munito di regolare libretto sanitario e di idoneo abbigliamento. Tutti i prodotti posti in vendita dovranno essere confezionati ed etichettati a norma di legge. Tutti i locali sopra citati dovranno essere adibiti esclusivamente alluso per cui sono stati autorizzati, ad eccezione del deposito di materiale inerente tale attività durante il periodo in cui è sospesa la produzione di miele. E vietata, se non esplicitamente autorizzata, la produzione di miele e altri prodotti dellalveare addizionati con altri ingredienti. |
||||||||||||||||
Torna a inizio pagina |
|||||||||||||||||
Capitolo 4. - Acque potabili | |||||||||||||||||
Art. 162 | REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD
USO POTABILE Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dal DPR 236/88 e successive integrazioni e modifiche. E vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio Igiene Pubblica della A.Usl e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui allart. 2 della L. 319/76 ed alla normativa regionale di attuazione, dalla Circolare Min. Sanità n. 33/77, dal DPR 515/82, dal D.M. 15/2/83, dal D.M. 26/3/91, dalla Circolare Regionale n. 32/91 e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia. |
||||||||||||||||
Art. 163 | INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO
POTABILE In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica dellA.Usl adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica. |
||||||||||||||||
Art. 164 | SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dal DPR 236/88 per quanto pertinente e altre normative vigenti in materia. |
||||||||||||||||
Art. 165 | DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dellabitabilità e agibilità degli edifici destinati allabitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio lallacciamento. Ove non sia possibile a breve termine lapprovvigionamento idrico da pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio Igiene e sanità pubblica dellA.Usl, potrà autorizzare lapprovvigionamento mediante fonte autonoma, sempre che risultino ottemperate tutte le misure atte ad evitare linsorgere di problemi igienico sanitari legati alla distribuzione di acqua non potabile e ad evitare che tali fonti autonome costituiscano esse stesse fonti di inquinamento più diffuso delle risorse idriche. Le fonti di approvvigionamento dovranno comunque distare almeno 10 metri da fosse settiche, condutture di fognatura, cumuli di letame, discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, scoli industriali ed altre potenziali cause di inquinamento delle acque. |
||||||||||||||||
Art. 165 bis | PREVENZIONE DELLA
LEGIONELLOSI Al fine di prevenire l’insorgenza di casi di legionellosi è necessario attuare correttamente la progettazione e l’installazione degli impianti idrici e di condizionamento dell’aria, curarne la periodica manutenzione e mettere in atto tutte le misure enunciate ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 4 e 5 dell’allegato A alla Delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1115 “Approvazione delle linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi” ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. |
||||||||||||||||
Art. 166 | CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
AUTONOMI DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE Ferme restando le prescrizioni di competenza del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per le opere soggette a concessione e/o ad autorizzazione ex R.D. 1755/33, lautorizzazione allapprovvigionamento a scopo potabile di un edificio mediante fonte autonoma verrà concessa dal Dirigente dellUfficio comunale competente a condizione che la realizzazione e luso degli impianti di attingimento avvengano nellosservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore e di quanto disposto dal presente Regolamento. a) Escavazione di pozzi a scopo potabile. I pozzi ad uso potabile dovranno: - essere del tipo tubolare; - attingere ad ununica falda protetta; - le tubazioni dovranno essere di materiale idoneo ad evitare corrosioni e conseguente rischio di forature dalle quali possano penetrare fluidi inquinanti; - la perforazione e le operazioni successive dovranno essere realizzate in modo da evitare il rischio di infiltrazioni di acqua superficiale tra tubo e terre o e di comunicazione e tra falde diverse, in particolare dalla falda freatica a quelle più profonde. A tale scopo, lintercapedine rimasta tra la colonna di perforazione e la camicia del pozzo dovrà essere riempita con ghiaietto fino alla prima falda e da qui alla superficie dovrà essere tamponata e cementata onde evitare infiltrazioni; - essere provvisti di avanpozzo tale da non consentire infiltrazioni, protetto da una platea impermeabile circostante di almeno m 0,50 di larghezza e sigillato da una copertura metallica mobile. La testata dovrà essere adeguatamente sigillata con regolari flangiature onde evitare la penetrazione di qualunque materiale inquinante. - essere muniti di sistemi automatici di attingimento dellacqua; - essere muniti di sistemi di misurazione dellacqua prelevata. Dovrà altresì esserne data comunicazione al Servizio Igiene Pubblica dellA.Usl di competenza, allegando la documentazione che verrà ritenuta necessaria da tale Servizio al fine del rilascio del parere allutilizzo di cui ai successivi artt. 167 e 168. b) Captazione di sorgenti. Le sorgenti per il prelievo di acque destinate ad uso potabile e le relative opere di presa debbono avere una zona di protezione immediata di almeno 10 metri. Entro la zona di protezione sono proibiti il pascolo di animali, la coltivazione, nonché lo scolo di acque reflue e la formazione di depositi di rifiuti di qualunque materiale. Lopera di captazione deve raggiungere la scaturigine geologica, onde prevenire possibili inquinamenti. Lapparecchiatura di presa, in calcestruzzo ben lavorato, deve consistere in una camera di captazione e in una camera di sedimentazione; da qui o da una successiva camera parte la conduttura per la distribuzione. Lopera di presa deve inoltre comprendere locali accessori di manovra e per le eventuali apparecchiature di disinfezione. Tutte le strutture devono essere interrate e provviste di aperture dotate di sportello con chiusura a lucchetto. Il manufatto deve essere contornato da una platea impermeabile costruita in buona muratura e con possibilità di ingresso per facilitare la pulizia e la disinfezione. |
||||||||||||||||
Art. 167 | UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI
APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE Lutilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto a parere del Servizio Igiene e sanità pubblica dellA.Usl, espresso in base alle risultanze dellesame ispettivo e al risultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche. Per le fonti di nuova utilizzazione destinate allapprovvigionamento di civili abitazioni tale esame dovrà richiedersi, a cura e spese del proprietario, prima dellinizio delluso dellacqua al Servizio Igiene e sanità pubblica, allegando alla richiesta documentazione tecnica relativa alla stratigrafia del pozzo. E fatto obbligo al proprietario dellimpianto di richiedere almeno una volta ogni 12 mesi lesame chimico e batteriologico dellacqua al Servizio Igiene e sanità pubblica, che eseguirà il prelievo e il relativo sopralluogo con la maggior tempestività possibile e inviando il campione per le analisi al Dipartimento tecnico dellARPA. |
||||||||||||||||
Art. 168 | UTILIZZO DI FONTI AUTONOME DI
APPROVVIGIONAMENTO IN INSEDIAMENTI AL SERVIZIO DI COLLETTIVITA' Per le fonti di nuova utilizzazione destinate allapprovvigionamento di edifici ospitanti collettività (scuole e asili nido, ospedali, case di riposo per anziani, residenze protette, impianti sportivi, etc.) sia pubblici che privati, il parere di cui allart. 162 verrà espresso dopo leffettuazione da parte del Servizio Igiene e sanità pubblica, per il periodo di un anno, di una serie di analisi complete atte ad evidenziare le caratteristiche dellacqua, da richiedersi a cura e spese delle Amministrazioni responsabili. Il numero e la frequenza di tali analisi verranno stabiliti dal Servizio citato in base al tipo di impianto e alla sua localizzazione rispetto ad eventuali fonti di possibile inquinamento, nonché in base alle caratteristiche idrogeologiche dellarea. Le successive analisi verranno effettuate dal Servizio Igiene e sanità pubblica con periodicità almeno annuale. Il tipo e la frequenza di tali analisi verranno comunque definiti dal Servizio in base alle caratteristiche tecniche dellimpianto e alle caratteristiche qualitative delle acque captate. |
||||||||||||||||
Art. 169 | POZZI DOMESTICI DI USO NON
POTABILE Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere allescavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame), lAutorità sanitaria, su parere dei Servizi territoriali e dellARPA prescriverà le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando o facilitando il trascinamento di contaminanti in falde profonde. A tale scopo, prima della perforazione, dovrà esserne data comunicazione scritta al Sindaco, allegando una planimetria che evidenzi lesatta ubicazione della fonte e ne indichi il posizionamento rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue e una relazione tecnica nella quale siano indicati: - caratteristiche tecnico costruttive di massima dellimpianto; - tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche; - dati relativi alla portata che si intende utilizzare. Nellescavazione dei pozzi dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi che verranno impartite dallAutorità sanitaria. Dellavvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici comunali. E comunque vietata lapertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati di cui allart. 6 del DPR 236/88. |
||||||||||||||||
Art. 170 | ADEGUAMENTO DI POZZI PREESISTENTI I pozzi preesistenti allentrata in vigore del presente regolamento, non corrispondenti alle caratteristiche indicate nellart. 166 punto a) e in particolare quelli nei quali gli accertamenti analitici effettuati abbiano ripetutamente evidenziato alterazioni delle caratteristiche qualitative dellacqua riconducibili a carenze strutturali, non possono essere impiegati per uso potabile. Qualora non sia possibile il loro adeguamento a quanto prescritto, possono essere tenuti in funzione esclusivamente per irrigazione o altri usi agricoli, sempre che non costituiscano possibile fonte di degrado delle risorse idriche sotterranee. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal competente Dirigente su richiesta documentata del titolare, previo parere del Servizio Igiene e sanità pubblica. |
||||||||||||||||
Art. 171 | INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI Salvo quanto di competenza del Servizio provinciale difesa del suolo, il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene e sanità pubblica o dellARPA, dispone la disattivazione e le chiusura dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico. La chiusura avverrà a cura e spese del proprietario, e dovrà per quanto possibile essere attuata secondo le seguenti norme: - estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile; - riempimento con materiale inerte della zona satura; - apposizione in superficie di uno strato dargilla con sigillo di chiusura in cemento. Nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata. |
||||||||||||||||
Art. 172 | DEROGHE AI REQUISITI DI QUALITÀ Agli impianti di approvvigionamento autonomo esistenti le cui acque presentino per cause di ordine geologico superamenti in uno o più parametri della concentrazione massima ammissibile stabilita dal DPR: 236/88 può applicarsi il dispositivo di deroga ai requisiti di qualità di cui alla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 21/1/92, a condizione che ne sussistano i requisiti secondo quanto previsto dal D.M. 20/1/92 e dalla Delibera citata. Lapplicabilità della deroga verrà comunicata al proprietario dellimpianto dal Servizio igiene e sanità pubblica dopo valutazione dei risultati degli accertamenti analitici effettuati ai sensi degli artt. 167 e 168 del presente Regolamento. Qualora non sia possibile applicare tale dispositivo, per superamento dei limiti temporali previsti dal citato D.M. 20/1/92 o per altri motivi, il Sindaco, su proposta del Servizio igiene e sanità pubblica, prescrive le cautele e le limitazioni che devono essere adottate dagli utilizzatori circa luso alimentare delle acque prelevate. |
||||||||||||||||
Art. 173 | DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA AGLI
EDIFICI a) Serbatoi La costruzione e linstallazione di serbatoi di accumulo dellacqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra lacqua contenuta e lesterno. Sono comunque vietati stoccaggi dellacqua quando proviene dallacquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è prevista la presenza di autoclavi. Detti strumenti devono essere opportunamente manutenzionati e disinfettati periodicamente. Di norma i serbatoi privati non possono essere interrati. Nei casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile, dette cisterne potranno essere consentite, su parere del Servizio igiene e sanità pubblica. b) Rete idrica interna Le reti di distribuzione idrica interna devono essere dotate di valvole di non ritorno sicuramente efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare lacqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza. Qualora labitazione sia servita sia dallacquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento, devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili. c) Apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili devono essere sotto ogni aspetto conformi a quanto disposto dal D.M. 443/90, nonché dalla L. 46/90 e successivo regolamento di attuazione. Il proprietario dellimpianto (o lamministratore che ne è responsabile) deve notificarne linstallazione al Servizio Igiene e sanità pubblica dellAzienda Usl, allegando alla notifica la seguente documentazione: - copia della documentazione tecnica relativa alle apparecchiature; - copia del manuale di manutenzione; - certificazione di corretto montaggio e di collaudo redatte dallinstallatore. La conformità delle apparecchiature a quanto disposto e la rispondenza dellacqua trattata ai requisiti previsti dalla normativa vigente può essere controllata dal Servizio Igiene e sanità pubblica, che proporrà al Sindaco i provvedimenti necessari. Nel caso che le apparecchiature non risultino conformi e non ne sia possibile ladeguamento, il proprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Servizio Igiene Pubblica. |
||||||||||||||||
Art. 174 | RETE IDRICA E FOGNATURE I tubi della rete idrica interna devono essere opportunamente isolati dalle condotte fognarie. Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono essere poste, di norma, al di sotto dalle tubazioni dellacqua potabile. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque perdita e i tubi della rete idrica devono essere sicuramente impermeabili. La costruzione di fognature nei casi di cui al comma precedente deve essere autorizzata dallAutorità comunale previa presentazione alla stessa, da parte dellinteressato, di disegni illustrativi e di una relazione tecnica. Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dellacqua. |
||||||||||||||||
Art. 175 | REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI
ACQUA POTABILE Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dellacqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Servizio Igiene e sanità pubblica. |
||||||||||||||||
Torna a inizio pagina |
Aggiornata al 03 febbraio 2011