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C O M U N E D I F A E N Z A
Prot. n. 2081
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 54
Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE: LIMITAZIONI E DIVIETI.
Lanno millenovecentonovantasei, il giorno
ventinove del mese di febbraio (29.02.1996) nella Sala Consiliare, si e riunito il
CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in
sessione straordinaria di prima convocazione.
Sono intervenuti i Signori:
1. |
LOMBARDI Veniero |
16. |
SANGIORGI Sergio |
2. |
DREI Silvano |
17. |
MAZZOTTI Giorgio |
3. |
BEZZI Catia |
18. |
MELANDRI Tiziano |
4. |
MESSINA Alessandro |
19. |
BALDASSARI Paolo |
5. |
RUBERTO Gennaro |
20. |
SAVINI Roberto |
6. |
MONDINI Willer |
21. |
CORTESI Graziella |
7. |
JACOPI Flaviano |
22. |
COLLINA Stefano |
8. |
LIVERANI Pierino |
23. |
PLAZZI Saverio |
9. |
TAMPIERI Cristina |
24. |
TANESINI Emanuele |
10. |
LIVERANI Guido |
25. |
ALBONETTI Martino |
11. |
FRASSINETI Giovanni Luca Paolo |
26. |
ALPI Medardo |
12. |
FIORENTINI Gianfranco |
27. |
MORANI Raffaele |
13. |
RESTA Graziano |
28. |
TINI Gregorio |
14. |
COVEZZI Cristiana |
29. |
MONTI Mauro |
15. |
BABINI Stefano |
30. |
BERDONDINI Nadia |
Risultano assenti al momento delladozione
della presente deliberazione i Sigg.: Lombardi - Ruberto - Liverani G. - Frassineti -
Babini - Sangiorgi - Albonetti.
E presente il Sindaco DE GIOVANNI Dr. Enrico.
Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Sig. DREI
Silvano.
Assiste il Vice Segretario Generale VALTIERI Dr.
Vittorio.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del
prescritto numero legale, e pubblica.
Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE - LIMITAZIONI E DIVIETI
* * * * *
Il PRESIDENTE sottopone per lapprovazione il
seguente schema di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
- Legge n. 112/1991;
- D.M. n. 248/1993;
- art. 3, Legge n. 112/1991;
- ordinanza del Ministro della Sanità del 26.6.1995 (Gazz. Ufficiale n. 203 del 31.8.95);
Motivo del provvedimento:
- Visto lart. 3, comma 3, della Legge n. 112/1991 che testualmente recita:
Lesercizio dellattività di cui allart. 1, comma 2, lettera C)
può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere
igienico - sanitario e per motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere
stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i
provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza;
- Riscontrato che larticolo sopraccitato riproduce sostanzialmente labrogato
art. 15, comma 6 del D.M. 15.1.1977 sulla base del quale lAmministrazione Comunale
di Faenza aveva già provveduto in passato a determinare limitazioni e divieti
allesercizio dellattività itinerante (ordinanza Prot. n. 2305 del
06.05.1987);
- Preso atto delle modalità di esercizio dellattività, di cui allart. 1,
comma 2, lettera C) che notoriamente caratterizza gli operatori itineranti i quali non
essendo titolari di concessione di occupazione suolo pubblico (posteggio) non possono
sostare con lautoveicolo, le attrezzature, ecc..., nello stesso punto per più di un
ora ai sensi dellart. 17 c. 2 D.M. n. 248/1993;
- Visto lart. 17 del D.M. n. 248/1993 dove è altresì testualmente disposto che:
per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste
possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri;
- Considerata la conformazione del territorio comunale faentino, i problemi di parcheggio
e di viabilità che caratterizzano il centro storico (area posta allinterno delle
mura medioevali più mura del Borgo) e gli assi stradali più importanti (in particolare
le arterie che costituiscono la circonvallazione a monte e a valle) cioè: via Emilia
Levante fino allintersezione con la s.s. n.9, via Forlivese, via F.lli Rosselli,
v.le Ceramiche, v.le IV Novembre, p.le Sercognani, via Cavalcavia, via Tolosano, corso
Mazzini, via Oberdan, via Emilia Ponente fino allintersezione con la s.s. n.9, via
Diaz, via Piave, via Trento ed inoltre in v.le Stradone, v. Renaccio (da Ponte Grazie a
v.Calamelli), v. G.da Oriolo, via Degli Insorti, via Laghi, via Dalpozzo, v.le Marconi,
p.za Fratti, via Ponte Romano, via Risorgimento, via Canal Grande, via Firenze;
- Considerati i gravi problemi di traffico che caratterizzano gli assi stradali sopra
citati, nonché lordinario congestionamento dello stesso nel centro storico stante
la carenza di parcheggi o spazi in cui consentire la sosta temporanea;
- Ritenute non sussistenti le condizioni per consentire allinterno del centro
storico come definito dal vigente P.R.G. e negli assi stradali citati lesercizio
dellattività itinerante per qualsiasi tabella merceologica e specializzazione;
- Ritenute, altresì, non sussistenti le condizioni per consentire in tutto il restante
territorio comunale lesercizio dellattività itinerante di vendita di prodotti
ittici stante la deperibilità degli stessi e la prioritaria esigenza di tutelare i
consumatori a meno che loperatore non abbia un veicolo con le caratteristiche
stabilite dal Ministero della Sanità (art.22 D.M.248/1993).
Pareri:
- Visto il parere del Comando P.M. in ordine alle
limitazioni e divieti di polizia stradale;
- Visto il parere del Serv. Igiene Pubblica e Veterinario dellAUSL di Ravenna,
ambito territoriale di Faenza, in ordine alle limitazioni e divieti di carattere igienico
- sanitario;
- visto il parere favorevole delle locali Associazioni FIVA -Ascom e ANVA - Confesercenti;
- visto il parere della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche espresso
allunanimità dei presenti nella seduta del 7.2.1996;
- Visto il parere della Commissione Consiliare Il espresso nella seduta del 21.02.1996;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dellart.53 della Legge n.142 del
8.6.1990, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla regolarità
contabile;
- visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, ai sensi del I comma
dellart. 53 della legge n. 142/1990;
D E L I B E R A
1) Di individuare, ai sensi e per gli effetti
dellart. 3 comma 3 Legge n. 112/1991:
- nel centro storico (area situata allinterno del perimetro delle mura medioevali e
delle mura del quartiere Borgo);
- nei seguenti assi stradali (loro pertinenze e aree pubbliche e/o private aperte al
pubblico adiacenti alle medesime) caratterizzati da notevole traffico veicolare: via
Emilia Levante fino allintersezione con la s.s. n.9, via Forlivese, via F.lli
Rosselli, v.le Ceramiche, v.le IV Novembre, p.le Sercognani, via Cavalcavia, via Tolosano,
corso Mazzini, via Oberdan, via Emilia Ponente fino allintersezione con la s.s. n.9,
via Diaz, via Piave, via Trento ed inoltre in v.le Stradone, v.Renaccio (da Ponte Grazie a
v.Calamelli), v. G.da Oriolo, via Degli Insorti, via Laghi, via Dalpozzo, v.le Marconi,
p.za Fratti, via Ponte Romano, via Risorgimento, via Canal Grande, v . Firenze;
le zone in cui il commercio in forma itinerante, di cui allart. 1 coma 2
lett. C), è vietato per motivi di polizia stradale (v. allegato 1 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione).
2) Di determinare, ai sensi e per gli effetti dellart. 3 comma 2 Legge n. 112/91, i
seguenti indirizzi in ordine alle condizioni di tempo in cui lesercizio
dellattività itinerante può essere svolto:
inizio non prima delle ore 07.00 cessazione non oltre le ore 20.00 e le ore 21.00 nel
periodo di vigenza dellora legale (fermo stando quanto disposto dallart. 17
comma 2 D.M. n. 248/1993 in ordine alla sosta); i commercianti itineranti hanno
lobbligo di lasciare le aree in cui vengono temporaneamente ad installarsi nelle
condizioni in cui sono al momento della fermata deponendo i rifiuti in appositi sacchi a
perdere che dovranno essere debitamente depositati nei luoghi convenuti per la raccolta.
Quanto sopra disposto si applica anche allattività di vendita a domicilio e a
quella dei produttori agricoli.
3) Di determinare, ai sensi e per gli effetti dellart. 3 comma 3 Legge n.l12/l991 e
dellart.l7 D.M. n. 248/l993, il divieto assoluto di vendita in forma itinerante di
prodotti ittici di cui alla Tabella V (D.M. 375/88) in qualunque parte del territorio
comunale per motivi di carattere igienico - sanitario a meno che loperatore non
abbia un veicolo con le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità (art. 22 DM
n. 248/1993).
4) Le violazioni saranno punite ai sensi dellart. 6 della L. 112/1991,
dellart. 23 D.M. n. 248/1993 e delle disposizioni vigenti in materia.
5) Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di
Pubblica Sicurezza.
A norma degli art. 53 e 55 - 50 comma della Legge n.
142 dell8.6.199O si attesta, per latto in oggetto:
a) |
a regolarità tecnico - amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Maurizio Marani)
IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECON.INC. |
_____________________________
_____________________________ |
b) |
non sussistono elementi di carattere
economico e finanziario
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA |
_____________________________ |
c) |
la legittimità
IL SEGRETARIO GENERALE
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_____________________________ |
Nessuno avendo chiesto la parola, il PRESIDENTE
pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a
maggioranza riportando la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24;
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 7 Consiglieri (Rifondazione Comunista - Lega Nord - Forza Italia - Alleanza
Naz.le). |