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DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA - ORDINANZA
Ordinanza Prot. 5440 del 14.12.2009
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C O M U N E D I F A E N Z A
Prot. n. 5440
Oggetto: | DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA - ORDINANZA |
I L S I N D A C O
- | Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge n. 40/2007 con il quale è stato disposto che l’attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, non possono essere subordinate al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. |
- | Visto l’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 modificativa della legge 14.12.1963 n. 161 e la legge n. 1 del 04.01.1990 che attribuiscono, unitamente all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il potere al sindaco di determinare l’orario di esercizio di queste attività. |
- | Considerata la necessità di aggiornare l’ordinanza prot. 4984 del 21.11.1997 a seguito delle modifiche normative intervenute. |
- | Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione anche a tale settore dei principi di liberalizzazione che hanno già caratterizzato altri settori dell’economia, e allo scopo di procedere ad una uniformità disciplinare con il settore commerciale, prevedere l’abbattimento di vincoli anacronistici che condizionavano la esplicazione di queste attività, consentendo la facoltà di apertura indistinta per tutti i giorni feriali della settimana, con orario massimo giornaliero di 13 ore. |
- | Considerato che una disciplina di tale tipo permette all’imprenditore una apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela. |
- | Sentito il parere delle associazioni interessate. |
- | In sostituzione dell’ordinanza n. 4984 del 21.11.1997. |
O R D I N A
l’orario delle attività di
acconciatore, barbiere ed estetista site nel territorio comunale, è
disciplinato nel seguente modo: |
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Dalla Residenza Municipale, lì 14 dicembre 2009 |
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IL SINDACO |
Aggiornata al 21 giugno 2010