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C O M U N E D I F A E N Z A
Prot. n. 1864
| Oggetto: |
ORDINANZA ATTUATIVA DELLA NUOVA
DISCIPLINA DEGLI ORARI PREVISTA DAL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114 E DALLA LEGGE REG.LE 5
LUGLIO 1999 N. 14. |
I L S I N D
A C O
| - |
Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellart. 4,
c. 4 della legge 15.3.1997 n. 59; |
| - |
Vista in particolare la disciplina contenuta
nel titolo IV Orari di vendita del suddetto decreto legislativo che regola
lorario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi che svolgono attività di
vendita al dettaglio; |
| - |
Preso atto delle innovazioni introdotte in
materia di orari dal decreto legislativo in argomento; |
| - |
Preso atto dellabrogazione dal 24.4.99
della legge 28.7.1971 n. 558 sulla cui base era strutturata lordinanza generale degli
orari prot. 2307 del 6.5.87 e successive modifiche ed integrazioni; |
| - |
Dato atto che in materia di pubblici esercizi
di somministrazione e di impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso
autotrazione le rispettive discipline rimangono invariate; |
| - |
Vista lordinanza prot. 2436 del 18.05.99
con la quale sono state adottate misure provvisorie e parziali limitatamente agli aspetti
della materia degli orari che, entrando immediatamente in vigore dal 24 aprile 1999,
necessitavano di unappropriata disciplina attuativa per evidenti ragioni di
chiarezza; |
| - |
Vista la legge regionale 5 luglio 1999 n.14; |
| - |
Vista la deliberazione del Consiglio comunale
n. 1313/128 del 28/02/2000 recante: Criteri per la determinazione degli orari di
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede
fissa; |
| - |
Sentito il parere delle organizzazioni locali
dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti; |
| - |
In sostituzione del Titolo I
dellordinanza generale degli orari prot. 2307 del 6.5.1987 e successive modifiche ed
integrazioni nella parte in cui sono disciplinati gli orari dei negozi ed altre
attività esercenti la vendita al dettaglio come da ultimo disciplinati con
ordinanza n. 2436 del 18.05.99; |
| - |
Visto lart. 36 c.3 della legge
n. 142/1990; |
O R D I N A
| TITOLO 1 - NEGOZI ED
ALTRE ATTIVITA ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO |
|
|
| 1.1
Principi generali |
Gli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni seguenti.
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano il seguente orario:
| - |
fatto salvo quanto in seguito disposto, gli
esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni
della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00; nel rispetto di tali limiti
lesercente può liberamente determinare lorario di apertura e di chiusura del
proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere; |
| - |
lesercente è tenuto a rendere noto al
pubblico lorario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante
cartelli o altri mezzi idonei di informazione; |
| - |
non sono previsti obblighi di comunicazione
preventiva dellorario, né vidimazioni del cartello indicante lorario, fatta
eccezione per la comunicazione relativa alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale
che deve essere preventivamente presentata allAmministrazione comunale rispetto alla
sua effettuazione. |
|
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|
| 1.2
Chiusura infrasettimanale |
| Gli esercizi
di vendita al dettaglio hanno facoltà e non l'obbligo di
osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (modifica
introdotta con ordinanza del Sindaco prot. 0029880 del 04/01/2011 in
vigore dal 01/09/2011). |
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|
| 1.3
Giornate domenicali e festive |
1. Sono festivi: 1
gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
2.
Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e
festiva dell'esercizio fatte salve le deroghe di seguito disposte.
3.
È data facoltà di sospendere la chiusura domenicale nelle domeniche di
dicembre e nell'8 dicembre.
4.
Le facoltà di sospensione della chiusura domenicale devono essere
inderogabilmente otto, indipendentemente dalla collocazione delle
eventuale manifestazione prevista e sono rimesse alla libera scelta
dell'operatore economico nell'ambito della fascia oraria 07.00-22.00 e
dell’elenco seguente.
5.
Le otto domeniche possono essere scelte fra:
| - |
6 gennaio (inizio dei
saldi invernali) |
| - |
prima domenica
coincidente con l'inizio dei saldi invernali |
| - |
Carnevale dei ragazzi a
Granarolo |
| - |
San Valentino (solo se
coincide con la giornata di domenica) |
| - |
Festa di San Lazzaro in
Borgo (penultima domenica prima di Pasqua) |
| - |
Domenica delle Palme |
| - |
ultima domenica di
settembre |
| - |
ultima domenica di
ottobre |
| - |
le quattro domeniche di
novembre, fatta eccezione per i casi in cui la prima domenica cade
il 1° novembre (Ognissanti) o il 2 novembre dove tutti gli esercizi
devono essere chiusi a parte le deroghe previste in via generale. |
|
6. E' data, inoltre, facoltà di: |
| - |
sospensione della
chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata dal 1° di
dicembre fino al 5 di gennaio; |
| - |
sospensione della
chiusura festiva nell'intera giornata del 6 gennaio e del 5 gennaio
qualora cada di domenica esclusivamente per gli esercizi
specializzati prevalentemente nella
vendita di “giocattoli e modellismo”, “cartoleria e cancelleria”,
“libreria”, “piante e fiori”, “dolciumi”, “articoli musicali”,
“profumeria”; inoltre quando il 6 gennaio cade di sabato oppure
quando il 5 gennaio cade di domenica è data facoltà di apertura
dalle ore 07.00 alle ore 13.00 per tutti gli esercizi del settore
alimentare; |
| - |
sospensione della
chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata nella
settimana che precede la Pasqua e quando c’è una festività che cade
in giornata feriale; |
| - |
sospensione della
chiusura festiva nelle giornate del 25 aprile, 2 giugno, e 1
novembre qualora cadano di sabato, esclusivamente per gli esercizi
commerciali situati all'interno del
centro storico (area identificata dalle mura medievali più le mura
del Borgo), quali aree individuate ai fini dei progetti di
valorizzazione commerciale di cui all'art.8 della Legge
Regionale 14/1999. Gli esercizi del centro storico che si avvalgono
della facoltà di tenere aperto l’esercizio il 25 aprile quando cade
di sabato sono tenuti a osservare la chiusura
nella giornata domenicale del 26 aprile; gli esercizi commerciali
del centro storico che non si sono avvalsi di tale facoltà possono
tenere aperto l’esercizio nella giornata domenicale
del 26 aprile in base a quanto previsto al punto 1.6 della presente
Ordinanza. |
| |
|
|
Il punto 1.3 è stato oggetto delle seguenti modifiche:
|
- |
modificato con ordinanza prot.1369 del 17/04/2001 che dispone testualmente:il punto
1.3 Giornate domenicali e festive del Titolo Negozi ed altre attività
esercenti la vendita al dettaglio dellordinanza n. 1864 del 27.07.2000 è
modificata con la previsione nelle giornate festive del 2 giugno (Festa della
Repubblica) |
|
- |
modificato con
ordinanza prot. 5767 del 18/12/2003 che dispone
testualmente: la data del “17 gennaio”, contenuta nel punto
1.3 “Giornate domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed
altre attività esercenti la vendita al dettaglio”
dell’ordinanza del Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è
sostituita con la data del “7 gennaio”, per cui è attribuita
agli esercizi commerciali la facoltà di apertura,
nell’ambito delle otto domeniche, nella “.... prima domenica
coincidente con l’inizio dei saldi invernali (dal 7 gennaio)
; |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 5108 del 17/12/2007 che dispone testualmente: la data
del “7 gennaio”, contenuta nel punto 1.3 “Giornate
domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed altre attività
esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza del
Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è sostituita con la data
del “5 gennaio”, per cui è attribuita agli esercizi
commerciali la facoltà di apertura, nell’ambito delle otto
domeniche, nella “.... prima domenica coincidente con
l’inizio dei saldi invernali (dal 5 gennaio)”; |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 4892 del 09/12/2008 che dispone testualmente: la data
del “7 gennaio”, contenuta nel punto 1.3 “Giornate
domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed altre attività
esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza del
Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è sostituita con “primo
sabato di gennaio”, per cui è attribuita agli esercizi
commerciali la facoltà di apertura, nell’ambito delle otto
domeniche, nella “.... prima domenica coincidente con
l’inizio dei saldi invernali (primo sabato di gennaio)” |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 3932 del 14 dicembre 2009. |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 47309 del 3 dicembre 2010.
La giornata del 6 gennaio non è più festivo ai fini della
disciplina degli orari degli esercizi commerciali ed è
giornata che può essere scelta tra le otto domeniche o
festivi dove è consentita l’apertura dell’esercizio
(Ordinanza del Sindaco prot. n. 0047309, Class. 08-04, Fasc.
2010/55 del 3.12.2010) |
|
|
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|
| 1.4
Particolari manifestazioni, ricorrenze e festività |
Ad integrazione di quanto già
disposto al punto 1.3 in occasione delle seguenti manifestazioni, ricorrenze e festività:
| a) |
14 febbraio S. VALENTINO
è data facoltà di sospendere la chiusura infrasettimanale obbligatoria dall8
febbraio al 14 febbraio per tutti gli esercizi di vendita; se il 14 febbraio cade di
domenica è data facoltà di apertura per tutti gli esercizi di vendita dalle ore 07.00
alle ore 22.00; |
| b) |
CARNEVALE NEL QUARTIERE GRANAROLO
è data facoltà di effettuare l'apertura dalle ore 14.00 alle 22.00 nella giornata non
festiva di svolgimento del corteo carnevalesco per tutti gli esercizi di vendita al
dettaglio situati nel quartiere Granarolo; |
| c) |
8 Marzo FESTA DELLA DONNA
fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella
vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà di effettuare
l'apertura dalle ore 07.00 alle ore 22.00 nelle giornate del 7 e 8 marzo per gli esercizi
specializzati nella vendita di dolciumi; |
| d) |
GRAN PREMIO DI FORMULA 1 di IMOLA
è data facoltà per gli esercizi di vendita situati in v. Emilia Levante, v. Trento, v.
Diaz, v. Emilia Ponente, di effettuare lapertura nella fascia 07.00-22.00 nella
giornata domenicale di svolgimento del Gran Premio; |
| e) |
FESTA DELLA MAMMA
fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella
vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà di effettuare
l'apertura dalle ore 07.00 alle ore 22.00 nella 2^ domenica di maggio per gli esercizi
specializzati nella vendita di "dolciumi; |
| f) |
100 KM DEL PASSATORE
è data facoltà per tutti gli esercizi di vendita di protrarre l'orario fino alle ore
24.00 del sabato in cui si svolge la manifestazione; |
| g) |
MERCATINI SERALI ESTIVI
è data facoltà di protrarre lorario di chiusura fino alle ore 24.00 per tutti gli
esercizi di vendita e per le attività artigianali nelle giornate di svolgimento dei
mercatini serali estivi; |
| h) |
COMMEMORAZIONE DEFUNTI
fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella
vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà in deroga
alla chiusura infrasettimanale obbligatoria e festiva di effettuare lapertura dalle
ore 07.00 alle ore 22.00 dal 24 ottobre al 4 novembre per gli esercizi specializzati per
la vendita di "articoli cimiteriali " e articoli funebri; |
| i) |
FESTA PAESANA DI AMBIENTE E DI CACCIA a
Granarolo Faentino
è data facoltà per tutti gli esercizi di vendita posti allinterno del perimetro
del Quartiere Granarolo di tenere aperto lesercizio nei giorni di svolgimento della
festa con protrazione fino alle ore 24.00, senza obbligo di rispetto della chiusura
infrasettimanale obbligatoria, nonché di quella festiva. |
|
l) |
MERCATI STRAORDINARI
DOMENICALI O FESTIVI (da ordinanza Prot. 3932 del 14/12/2009)
fatta eccezione per i mercati straordinari domenicali o festivi
previsti nel mese di dicembre, per quello pre-pasquale, per quello
di
novembre dove è data facoltà di apertura per tutti gli esercizi
commerciali, nei restanti casi di effettuazione di mercati
straordinari domenicali o festivi la facoltà di apertura è prevista
esclusivamente per gli esercizi commerciali situati all'interno del
centro storico (area identificata dalle mura medievali più le mura
del Borgo). L’esercizio di questa facoltà non dovrà,
comunque, comportare il superamento del numero massimo di aperture
domenicali consentite (otto) fissato dal D.Lgs. 114/1998. |
|
Ulteriori facoltà potranno
essere disposte con apposite ordinanze nel rispetto di quanto disposto al punto 1.3.
Per lesercizio delle facoltà di apertura nel periodo delle festività natalizie,
pasquali e in occasione di ricorrenze particolari non deve essere presentata domanda o
comunicazione alcuna allAmministrazione comunale. |
| |
|
Il punto 1.4 lettera l) è stato oggetto delle seguenti modifiche: |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 2265 del 10/05/2006. |
|
- |
modificato con ordinanza
prot. 3932 del 14/12/2009. |
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|
| 1.5
Disposizioni speciali |
Le disposizioni di cui ai punti
precedenti non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi ai
villaggi e complessi turistici alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati
nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed
aeroportuali; alle rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e
pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli
da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
opere darte, oggetti dantiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e
artigianato locale (per artigianato locale deve intendersi la vendita di ceramiche),
nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal
presente comma siano svolte in maniera esclusiva e le attività di vendita che avvengono
allinterno delle sale cinematografiche, gli artigiani che effettuano la vendita dei
propri prodotti sul luogo di produzione o nei locali a questi adiacenti, i produttori
agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti sul luogo di produzione, le
cooperative per la vendita ai soli soci.
Le gelaterie, pasticcerie, pizze al taglio, creperie, munite di autorizzazione di cui alla
Legge n. 287/1991 osservano lorario previsto per i pubblici esercizi. |
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|
| 1.6
Faenza città darte |
Essendo Faenza
riconosciuta come “città d’arte” per l’intero territorio comunale e per
l’intero periodo annuale, gli esercizi di vendita al dettaglio
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
non osservare la chiusura domenicale dell’esercizio e quella festiva
nelle giornate dell’8 dicembre e 6 gennaio.
Le facoltà di apertura per tutti gli esercizi commerciali nelle restanti
giornate festive civili e religiose saranno determinate con appositi
atti, fatte salve le deroghe già previste per le attività di cui al
punto 1.5 della presente Ordinanza.
Le restanti disposizioni di cui all’ordinanza n.1864 del 27.07.2000
incompatibili o superate dalla presente modifica sono abrogate.
(Modifica introdotta con ordinanza del Sindaco prot. 34536 del
16/09/2011 in vigore dal 01/10/2011). |
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|
| 1.7
Particolari attività di vendita |
CHIOSCHI DI PIADINA
E' data facoltà di optare, comunicando lopzione allAmministrazione Comunale:
| a) |
per l'orario ordinario con chiusura
domenicale, festiva e infrasettimanale di mezza giornata (a parte le deroghe sopra
indicate) oppure |
| b) |
per l'orario previsto per i pubblici esercizi
con l'obbligo di una intera giornata di chiusura facoltativamente prescelta dal titolare e
preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale. |
|
PASTICCERIE MISTE AD ESERCIZI DI
PANIFICAZIONE
Nelle pasticcerie miste ad esercizi di panificazione nelle giornate domenicali e festive
è vietata la vendita del pane, fatte salve le deroghe previste.
ATTIVITA MISTE
Le attività miste caratterizzate da più specializzazioni merceologiche o da entrambi i
settori devono osservare gli orari per lattività prevalente da loro esercitata; la
vendita marginale di alcuni prodotti di cui alle tipologie previste nellart.13 c.1
del D.Lgs. n. 114/98 non legittima lesercizio delle facoltà ivi previste.
In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza dellattività di
vendita esercitata, laccertamento è effettuato dagli organi di vigilanza comunale
sulla base dei seguenti criteri:
| - |
la superficie del locale deve essere dedicata
con prodotti in mostra per almeno l80% alla specializzazione merceologica
prevalente; |
| - |
il fatturato della specializzazione
merceologica prevalente deve essere pari all80% dellintero fatturato; |
|
AUTO
Gli esercizi specializzati nella vendita di auto devono osservare:
- l'orario
ordinario con chiusura domenicale festiva e infrasettimanale di mezza giornata fatte salve
le deroghe previste.
Qualora nelle giornate domenicali e festive si svolgano manifestazioni a livello nazionale
di lancio e/o promozione di nuovi modelli di vetture, la concessionaria che ha in
esclusiva il modello può tenere aperto lesercizio per effettuare la mostra senza
vendita dello stesso, senza obbligo di comunicazione allAmministrazione comunale. |
PRODOTTI ITTICI, PANETTERIE
(rivendite e forni), ALIMENTARI
Gli esercizi specializzati per la vendita di prodotti ittici, panetterie (rivendite e
forni di panificazione con annessa rivendita), alimentari, potranno effettuare l'apertura
alle ore 06.00, ferme restando le altre disposizioni fissate per la generalità degli
esercizi.
CARTOLIBRERIE (cartolerie e cancellerie)
Per gli esercizi specializzati per la vendita di cartoleria e cancelleria è facoltà di
sospendere l'obbligo della chiusura obbligatoria di mezza giornata nel periodo dal 30
agosto al 15 ottobre. |
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|
| 1.8
Ferie |
La chiusura dellesercizio
di vendita per ferie non comporta lobbligo della comunicazione preventiva
allAmministrazione comunale.
La sospensione dellattività di vendita per un periodo superiore ad un anno,
comporta la chiusura dellesercizio di vicinato e la revoca dellautorizzazione
nei casi di medie e grandi strutture di vendita. |
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|
| 1.9
Tre festività consecutive |
| Nel caso di 3 festività
consecutive le modalità di apertura degli esercizi del settore alimentare saranno
stabilite con apposita ordinanza. |
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|
| 1.10
Allattività allingrosso si applicano le medesime disposizioni per il
dettaglio. |
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|
| 1.11
Orario notturno |
Gli esercizi di vicinato possono
presentare domanda allAmministrazione Comunale ai sensi dellart. 13, c. 3 del
D.Lgs. n. 114/98 per essere autorizzati allesercizio dellattività di vendita
in orario notturno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto.
Potranno essere autorizzati non più di quattro esercizi (due del settore alimentare e due
del settore non alimentare) per zona rispetto alla zonizzazione definita come quartieri.
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni con il
rilascio dellautorizzazione (che ha validità annuale fino al 31 dicembre
dellanno del rilascio) o con il rigetto della domanda.
Nel caso di domande concorrenti si dovrà tenere conto:
| - |
del maggior numero di specializzazioni
merceologiche |
| - |
della maggior superficie |
| - |
della presenza di parcheggio nelle immediate
adiacenze dellesercizio. |
|
Per domande concorrenti si
intendono quelle pervenute al Comune prima dellaccoglimento di altra domanda
presentata per la medesima zona e settore, che si ha per avvenuta con la comunicazione di
accoglimento o per silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Nel caso di concorrenza i procedimenti rimangono sospesi per 15 giorni in modo da
consentire le determinazioni conclusive da parte dellAmministrazione comunale che
devono intervenire entro i successivi 30 giorni.
Costituisce condizione ostativa del rilascio il parere sfavorevole del Comando Polizia
Municipale.
La richiesta di autorizzazione va rinnovata annualmente (entro il 30 novembre) e potrà
essere negata in presenza di domande di esercizi maggiormente rispondenti ai criteri di
cui sopra. |
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|
| 1.12
Riposo settimanale per i dipendenti |
| Ai sensi dellart. 7 della
Legge 22.2.34 n. 70 e dellart. 36 della L. 142/90 si autorizza la sostituzione del
riposo domenicale e festivo per i dipendenti degli esercizi di vendita con riposo
settimanale per turno di 24 ore consecutive. |
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|
| 1.13
Disposizioni finali |
Per tutto quanto non previsto si
applicano le disposizioni di legge.
Le disposizioni di cui allordinanza n. 2307 del 6.5.1987 e le successive modifiche ed
integrazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione ed agli impianti stradali
di distribuzione dei carburanti, permangono in vigore. |
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|
| E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. |
Dalla Residenza Municipale, 27 luglio 2000 |
|
IL SINDACO
(ing. Claudio Casadio) |
|