|
|
||
COMUNE DI FAENZA | |||
Premio Europa 1968 | |||
Settore Sviluppo Economico |
|||
home > regolamenti e norme > orari phone center |
Scarica file ordinanza 875 del 09.02.2006 - 25 kb documento PDF |
||
Modifica ordinanza 875 del 29.03.2006 - 30 kb documento PDF |
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI “PHONE CENTER” - ORDINANZA
==================================================================================
C O M U N E D I F A E N Z A
Prot. n. 875
Oggetto: | ORDINANZA DISCIPLINANTE L’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI “PHONE CENTER” |
I L S I N D A C O
- | Rilevato che in materia di
comunicazioni elettroniche la normativa di riferimento per i “phone
center” è il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
che sottopone tali attività all’obbligo di presentazione di una
dichiarazione all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle
Comunicazioni. |
- | Considerato che il fenomeno
dei phone o call center sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti,
vista la proliferazione di centri di telefonia che mettono a
disposizione del pubblico servizi telefonici nazionali e internazionali
e collegamenti ad Internet. |
- | Riscontrato che anche il
legislatore recentemente ha ritenuto opportuno, per quanto di competenza
dello Stato, intervenire sui phone-center, ed in generale su tutti gli
esercizi pubblici di telefonia ed internet point, con la recente legge
31 luglio 2005 n. 155, che all’articolo 7 disciplina specificatamente i
phone center e gli internet point. |
- | Dato atto che la norma
succitata prevede che chiunque intenda aprire phone center e/o internet
point deve richiedere apposita licenza al Questore della Provincia dove
l'esercizio è ubicato. La licenza comporta il rispetto di una serie di
obblighi, tra i quali l'identificazione delle persone che accedono a
questi esercizi previa consultazione, registrazione dei dati anagrafici
e fotocopia del documento di riconoscimento. Questi dati devono essere
memorizzati ed archiviati su apposito registro informatico e conservati
per i controlli da parte degli organi di P.S. |
- | Considerato che in molti
casi queste strutture di servizio si caratterizzano anche al loro
interno come esercizi di vicinato per la vendita di prodotti del settore
non alimentare o alimentare. |
- | Considerata la necessità di
riservare al Comune un ruolo attivo sia nella salvaguardia della
garanzia di un servizio importante quale è quello erogato dai “phone
center”, sia prevedendo, nel contempo, strumenti operativi e misure
restrittive atti a contrastarne un loro utilizzo improprio. |
- | Richiamati gli indirizzi del
Consiglio Comunale formulati con l’atto C.C. n. 1313/128 del 28.02.2000
recante “Criteri per la determinazione degli orari di apertura e
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio” circa la
necessità di prevedere idonee limitazioni orarie all’esercizio di tutte
le attività. |
- | Evidenziato che le attività
di “phone center”, prolungando i propri servizi nelle ore più inoltrate
della notte, favoriscono la concentrazione e l’intrattenimento di gruppi
di persone sia all’interno che all’esterno dei locali in cui si svolge
l’attività in argomento, e che tali condotte possono essere causa di
disturbo al riposo e alla quiete pubblica o dar corso al determinarsi di
situazioni di pericolo per l’ incolumità pubblica o privata e per i beni
del patrimonio pubblico o privato. |
- | Sentito Rilevato che fra le
attività il cui esercizio, nelle ore notturne, può ingenerare situazioni
di particolare disturbo della quiete pubblica vi sono quelle dei “phone
center”, che allo stato non risultano disciplinate da nessuna norma o
disposizione circa l’orario di esercizio. |
- | Considerato che il Sindaco
nell’assolvimento dei compiti e facoltà previsti dall’art. 50 del D.Lgs.
267/2000 deve tener conto delle esigenze di erogazione del servizio e
delle esigenze di tutela della quiete pubblica. |
- | Ritenuto che il servizio sia
sufficientemente garantito rispetto alle esigenze degli utenti nella
fascia oraria 7.00 – 22.00. |
- | Considerata la necessità di
regolamentare gli orari di apertura e chiusura delle attività suddette,
anche in considerazione del coordinamento con l’orario delle attività
commerciali di norma insediate al loro interno. |
- | Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 c. 7 del D.Lgs. 267/2000. |
O R D I N A
Gli esercizi denominati “phone center” che svolgono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in qualunque parte del territorio comunale siano ubicati possono restare aperti, anche ininterrottamente, tra le ore 7.00 e le ore 21.00*. L’attività deve inderogabilmente cessare alle ore 21.00* con chiusura al pubblico dei locali. | |||
|
|||
Gli effetti del presente atto decorrono dalla data del 1 marzo 2006. Faenza, 9 febbraio 2006 |
|||
IL SINDACO |
* (Le ore 22.00 sono così modificate alle ore 21.00 dall'Ordinanza 875 del 29.03.2006 - 30 kb documento PDF). |
inizio pagina |
Aggiornata al 29 giugno 2006