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COMUNE DI FAENZA | ||
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Commercio su aree pubbliche – posteggi isolati
Regolamento
disciplinante il
funzionamento del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati
All. “2” parte
integrante e sostanziale atto CC n. 56 del 23 febbraio 1996
Modificato con delibera CC prot. 289/4920 del 12.11.2009
Nota importante |
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1. |
Ogni citazione della Legge n. 112/1991 e del D.M. n. 248/1993 deve intendersi riferita al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59." per cui, tutte le locuzioni: “Legge n. 112/1991” e “D.M. n. 248/1993” ed ogni articolo ad esse riferito, sono sostituite, negli atti citati, da: “D.Lgs. n. 114/1998”; |
2. | Ogni citazione delle tavole planimetriche, contenute negli allegati "1" e "3", nonché dell'ampiezza complessiva delle aree destinate a mercati o fiere, del numero di posteggi o della suddivisione o dell'esatta dislocazione per settore o per merceologia contenute negli allegati “2” e “4”, devono intendersi riferite alle nuove planimetrie, periodicamente aggiornate ed approvate con determina dirigenziale, conservate presso il servizio vigilanza commercio della polizia municipale e il servizio commercio e licenze, per cui, tutte le locuzioni: “planimetrie costituenti l'allegato 1" e “tavola planimetrica particolareggiata, allegato 3” sono sostituite, negli atti citati, da: “planimetrie, periodicamente aggiornate ed approvate con determina dirigenziale, conservate presso il servizio vigilanza commercio della polizia municipale e il servizio commercio e licenze del Comune”. |
Articolo 1 | Definizione |
Articolo 2 | Autorizzazione |
Articolo 3 | Disponibilità di posteggi |
Articolo 4 | Definizione di posteggi isolati |
Articolo 5 | Individuazione dei posteggi isolati stagionali |
Articolo 6 | Individuazione dei posteggi isolati permanenti |
Articolo 7 | Sospensione temporanea dell’attività |
Articolo 8 | Trasferimento e ampliamento della superficie del posteggio |
Articolo 9 | Conformazione dei chioschi e adeguamenti |
Articolo 10 | Pubblicità dei prezzi |
Articolo 11 | Tributi |
Articolo 12 | Decadenza e revoca |
Articolo 13 | Norme igienico sanitarie |
Articolo 14 | Rinvio |
1. |
Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di funzionamento del commercio su area pubblica di cui all’art. 1, comma 2 lettera A) della Legge n. 112/1991, cioè su aree data in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. |
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1. |
L’autorizzazione (che può essere permanente o stagionale) per esercitare l’attività di cui all’art. 1 comma 2 lett. A) della Legge n. 112/1991 è efficace per il solo territorio del Comune di Faenza ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti delle disponibilità delle aree individuate al Consiglio Comunale nell’allegato “1” (tavola 1/A posteggi stagionali e tavola 1/B posteggi permanenti) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e nel rispetto dell’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 (G.U. n. 203 del 31.8.1995). |
2. |
Ai sensi dell’art. 20 comma 4 D.M. n. 248/1993 i soggetti che esercitano sulle aree contemplate dalla legge l’attività di vendita di merci in base ad un’autorizzazione di cui all’art. 24 della Legge 11.06.1971, rilasciata prima della data di entrata in vigore della legge stessa sottostanno alla conversione d’ufficio dell’autorizzazione medesima con le modalità di cui all’art. 19 (D.M. n. 248/1993) nell’autorizzazione comunale prevista dall’art. 2 comma 2 della legge n. 112/1991. |
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Art. 3 - Disponibilità di posteggi | |
1. |
L’autorizzazione comunale per esercitare l’attività di cui all’art.1 c.2 lett. A della legge n. 112/91 non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell’ambito delle aree a ciò destinate. |
2. | Considerata la situazione esistente alla data di approvazione del presente atto e le conversioni d’ufficio nel territorio comunale, non sono previsti nuovi posteggi disponibili di tipo permanente e stagionale da assegnare nelle aree a ciò destinate (tav. 1/A, 1/B), che si caratterizzano tutte come posteggi isolati, né sono previsti mercati rionali. |
3. | In assenza della disponibilità di posteggi le domande sono comunque istruite e definite in ossequio alle disposizioni sul procedimento entro il termine di 60 giorni (DPR n. 407/94) sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia tenendo conto della data di presentazione della domanda; a parità di data si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Ditte come commerciante su area pubblica. |
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1. |
Per posteggio isolato si intende un posteggio che singolarmente concretizza la fattispecie di cui all’art. 1, comma 2 lettera A) della Legge n. 112/1991 non inserito all’interno di un mercato rionale contraddistinto da più posteggi della medesima tipologia. |
2. |
I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale. |
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1. |
I posteggi isolati stagionali
individuati nell’allegato “1” (tavola1/A) parte integrale e sostanziale
della presente deliberazione sono: Posteggi n. 1 cocomeri Area compresa fra via Tolosano e via Martiri Ungheresi di mq. 246 Posteggio n. 2 - cocomeri Area compresa fra v.le Ceramiche e p.le Autocorriere di mq. 200 Posteggio n. 3 – caldarroste Area compresa fra P. Libertà e c.so Mazzini di mq. 9,6 Posteggio n. 4 - caldarroste Area compresa fra v.le Ceramiche e P.le Autocorriere di mq. 5,25 Posteggio n. 5 - caldarroste Area compresa fra v. Severoli e C. Matteotti (P. della Legna) di mq. 5,25 |
2. |
Nei posteggi n.1-2 è consentita, per ragioni igienico-sanitarie, la vendita esclusiva di cocomeri e meloni (tab. VI) nel periodo fra il 20 maggio e il 30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 02.00 con facoltà di esercitare l’attività di vendita anche in tutti i giorni della settimana (almeno 5 giorni alla settimana sono obbligatori). |
3. | Nei posteggi 3-4-5 è consentita, per ragioni igienico-sanitarie, la vendita esclusiva di caldarroste (tab. VI) nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il seguente 28 febbraio dalle ore 08.00 alle ore 23.00 con facoltà di esercitare l’attività di vendita anche in tutti i giorni della settimana (almeno 5 giorni alla settimana sono obbligatori). |
4. | Il titolare del posteggio ha facoltà di iniziare l’attività di vendita all’interno della fascia oraria massima sopra indicata. |
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Art. 6 - Individuazione dei posteggi isolati permanenti | |
1. |
I posteggi isolati permanenti
individuati nell’allegato “1” (tavola 1/B) parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione sono: Posteggio n.1 Area compresa in P.za Fratti di mq. 11,73 Posteggio n.2 Area compresa in C.so Garibaldi c/o Palestra Badiali di mq. 12,95 Posteggio n.3 Area compresa in via Oberdan di mq. 21,25 Posteggio n.4 Area compresa in via Fornarina di mq. 37,50 Posteggio n.5 Area compresa in via Medaglie d’Oro di mq. 14,65 Posteggio n.6 Area compresa in v.le Ceramiche c/o p.le Autocorriere di mq. 13,36 Posteggio n.7 Area compresa in via G. da Oriolo angolo P. della Rocca di mq. 15,02 Posteggio n.8 Area compresa in via Ravegnana di mq. 22,75 Posteggio n.9 Area compresa in via Granarolo di mq. 14,82 Posteggio n.10 Area compresa in P.le Pancrazi lato Parco Bucci di mq. 11,25 Posteggio n.11 Area compresa in viale IV Novembre mq. 6,10 Posteggio n.12 Area compresa in p.za Lanzoni di mq. 18,15 Posteggio n.13 Area compresa in via Corbari (area verde) di mq. 83,13 Posteggio n.14 Area compresa in v.le Stradone ang. P. della Rocca di mq. 6,00 Posteggio n.15 (soppresso) mq. = Posteggio n.16 Area compresa in v.le Marconi all’altezza del ponte sulla circonvallazione mq. 12,00 |
2. | Nei posteggi isolati permanenti è consentita la vendita di pizza, piadine, ecc. (tabb. I-VII) e di prodotti merceologicamente compatibili, fatto sempre salvo il rispetto delle norme tecnico-edilizie e igienico-sanitarie; nel posteggio n.16 è consentita la vendita di piante e fiori solo nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali dalle ore 7.00 alle ore 13.00. |
3. | Ai titolari dei chioschi di cui
sopra è data facoltà di optare: a) per l’orario ordinario dei negozi (apertura non prima delle ore 06.30 e chiusura non oltre le ore 20.00 e 21.00 nel periodo di vigenza dell’ora legale) con chiusura domenica festiva e infrasettimanale di mezza giornata, oppure b) per l’orario previsto per i Pubblici Esercizi con l’obbligo di una intera giornata di chiusura facoltativamente prescelta dal titolare e preventivamente comunicata all’Amministrazione Comunale. |
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Art. 7 - Sospensione temporanea dell’attività | |
1. |
Considerata la particolare situazione che caratterizza tutti i progetti isolati permanenti e stagionali dove le attrezzature, la merce, ecc. permangono in loco alla chiusura, in caso di sospensione dell’attività o di non utilizzazione temporanea di posteggio non si procede ad assegnazione temporanea ad altri operatori. |
2. |
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 3 ogni anno solare. |
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Art. 8 - Trasferimento e ampliamento della superficie del posteggio |
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1. |
In caso di: a) forza maggiore; b) mancato rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistica, tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, viabile (codice della strada), ai criteri stabiliti con atto C.C. n. 1272/27 del 08.02.1996 all’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 (Gazz. Uff. n. 203 del 31.8.1995); c) alla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico; d) su istanza del titolare. il Sindaco può autorizzare il trasferimento del posteggio e/o l’ampliamento della superficie in altra area pubblica ritenuta idonea conformemente agli strumenti urbanistici, al codice della strada, alle disposizioni tecnico-edilizie, igienico-sanitarie, ai criteri stabiliti nell’atto C.C. n.1272/27 del 08.02.1996, nell’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 (G.U. n. 203 del 31.8.1995) e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. |
2. |
Entro 6 mesi dalla notifica dell’atto di cui sopra il titolare deve iniziare l’attività pena la decadenza della concessione e la contestuale revoca dell’autorizzazione (salvo proroghe in casi di comprovata necessità). |
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1. |
La realizzazione dei chioschi, la loro dimensione e installazione, deve risultare conforme al codice della strada, agli strumenti urbanistici, alle disposizioni tecnico-edilizie, igienico-sanitarie, ai criteri stabiliti nell’atto C.C. n.1272/27 del 08.02.1996, all’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 (G.U. n. 203 del 31.8.1995) e il progetto tecnico-edilizio deve essere approvato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione Comunale. |
2. |
Per l’adeguamento al complesso delle norme vigenti in materia si osservano in particolare le disposizioni di cui all’atto C.C. n. 1272/27 del 08.02.1996 e l’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 (G.U. n. 203 del 31.8.1995). |
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1. |
Il titolare deve ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico. |
2. |
E’ obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile un documento del quale risultino gli estremi dell’autorizzazione amministrativa, dell’iscrizione al Registro Ditte e dell’iscrizione al R.E.C. |
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1. |
Le concessioni permanenti (decennali), stagionali e temporanee sono soggetti al pagamento dei tributi nella misura prevista dalle normative vigenti in materia. |
2. |
La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l’azienda commerciale nel rispetto della Legge n. 112/1991. |
3. |
Per le modalità di calcolo della superficie e per l’applicazione dei relativi tributi si applica il regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e le leggi vigenti in materia. |
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1. |
L’operatore decade dalla concessione del posteggio qualora si verifichino le fattispecie di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 112/91 e all’art. 8 D.M. n. 248/93; il Sindaco può revocare la concessione del posteggio ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge n. 112/91 e all’art .9 D.M. n. 248/93 e revocare l’autorizzazione amministrativa di tipo “A” ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 112/91. |
2. |
In caso di decadenza o revoca della concessione del posteggio isolato si procede nella zona in cui è intervenuta la cessazione dell’attività compatibilmente con gli aspetti viabili, ambientali, di sicurezza e di igiene a riassegnare con bando pubblico il posteggio le cui modalità di partecipazione e i termini sono stabiliti con determina del Dirigente competente”. |
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1. |
L’attività di vendita e di somministrazione, nonché di preparazione e cottura di prodotti alimentari deve essere svolta nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. |
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1. |
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto previsto nelle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
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Aggiornata al 30 marzo 2010