Articolo 1 - Oggetto (Abrogato con Atto
C.C. n. 282 del 12.11.2012) Articolo 2 - Autorizzazioni e adempimenti per le medie strutture (Abrogato
con Atto C.C. n. 282 del 12.11.2012) Articolo 3 - Allegati ai moduli COM2 e COM3 Articolo 4 - Autorizzazioni
relative a medio - piccole strutture di vendita Articolo 5 - Autorizzazioni relative a medio - grandi strutture di vendita
Articolo 6 - Correlazione con altri procedimenti Articolo 7 - Verifica degli standard e dei parcheggi pertinenziali
Articolo 8 - Nuovi rilasci, trasferimenti, ampliamenti Articolo 9 - Tempi per la conclusione del procedimento (Abrogato con Atto
C.C. n. 282 del 12.11.2012) Articolo 10 - Esame della domanda (Abrogato con Atto C.C. n. 282 del
12.11.2012)
Articolo 11 - Definizioni
- - - -
Art. 1 - Oggetto
(Abrogato con Atto C.C. n. 282 del 12.11.2012)
Art. 2 - Autorizzazioni e
adempimenti per le medie strutture (Abrogato con Atto C.C. n. 282 del
12.11.2012)
Art. 3 - Allegati ai moduli
COM2 e COM3
3.1 - Alle segnalazioni certificate di inizio
attività presentate con i moduli COM2 e COM3, inerenti le medie strutture di
vendita, devono essere allegati i seguenti elaborati gra-fici:
a) planimetria generale con riportati gli spazi
destinati ai parcheggi pubblici, ai par-cheggi pertinenziali, al verde
pubblico (se presenti), nonché la indicazione dei per-corsi pedonali,
veicolari, ciclabili di accesso all’area o all’edificio;
b) planimetria dell’unità edilizia o delle unità
immobiliari oggetto della segnalazione certificata di inizio attività,
in scala non inferiore a 1:100, con riportate le destina-zioni d’uso per
ciascun locale e la Superficie di Vendita (SV); quest’ultima deve essere
individuata da strutture murarie o da elementi fissi e chiaramente
indivi-duabili;
c) relazione relazione tecnica contenente i dati
quantitativi e le specializzazioni mer-ceologiche che caratterizzano
l’esercizio o la struttura di vendita; in particolare la relazione dovrà
dettagliatamente comprendere i seguenti elementi:
c.1 - Per le medio - piccole strutture di
vendita - descrizione dell’utilizzo dell’area oggetto
dell’intervento; - descrizione della o delle strutture di vendita
previste, con indicazione per ciascuna, delle Superfici destinate
alla vendita di prodotti alimentari e di quella prevista per la
vendita di prodotti non alimentari; - configurazione di massima
delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli
spazi di servizio;
- configurazione dei percorsi carrabili di accesso e uscita;
- quantificazione e configurazione dei parcheggi previsti per
veicoli, per biciclette e motocicli e degli spazi per il carico e
scarico merci;
- configurazione dei percorsi pedonali.
c.2 - Per le medio - grandi strutture di
vendita oltre agli elementi del quadro di riferi-mento progettuale
di cui al comma precedente, la relazione tecnica deve contenere i
seguenti elementi:
a) Elementi riguardanti la mobilità
- descrizione dello stato ante-operam: rete infrastrutturale
preesistente, flussi di traffico e livello di congestione in
essere nei momenti di punta, servizi di trasporto collettivo in
essere;
- stima dei flussi globali previsti in relazione alla nuova
struttura e dell’articolazione per tipo di mezzo (auto privata,
mezzi collettivi, bicicletta, pedoni);
- stima dei flussi nei momenti di punta e loro articolazione per
tipo di mezzo e per di-rezione;
- stima, per le strutture alimentari, degli spazi destinati per
il carico e scarico merci, secondo le dichiarate esigenze;
- descrizione dello stato di efficienza delle reti della
mobilità post-operam;
- descrizione delle eventuali opere previste ai fini del
potenziamento delle infrastrutture o della mitigazione degli
effetti indotti.
b) Elementi socio - economici
- definizione dei parametri economici di fattibilità della
struttura o delle strutture previste, distintamente per le
diverse tipologie e categorie merceologiche: fatturato mi-nimo
atteso, bacino di mercato necessario, occupazione potenziale;
- definizione dell’area di attrazione in base alle quote di
utenza prevista per modo di accessibilità;
- stima delle quote di mercato e degli effetti sugli equilibri
esistenti con riferimento al-le diverse forme distributive.
3.2 - Nel caso di ampliamento della SV di
strutture di vendita precedentemente autorizzate entro il limite del 20% e
nel caso di trasformazione da struttura di vendita del settore alimentare a
struttura di vendita del settore non alimentare, sono richiesti solo gli
ele-menti di cui al comma 1, anche se trattasi di medio - grandi strutture.
3.3 Nei casi di trasferimento di sede gli
elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 devono
considerare il confronto fra la nuova collocazione prevista e quella
esistente.
Art. 4 - Segnalazioni
certificate di inizio attività relative a medio - piccole strutture di
vendita
4.1 - Per le medio - piccole strutture di
vendita, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
è subordinata alla verifica della conformità urbanistica, inoltre si dovrà
tenere conto delle seguenti indicazioni:
- la viabilità di accesso sia dotata di un buon
livello di servizio (presenza di marciapie-de, piste ciclabili,
attraversamenti protetti, ecc..); in assenza di tali livelli di
servizio, la loro realizzazione può essere richiesta al soggetto
richiedente la segnalazione certifi-cata di inizio attività;
- i parcheggi pertinenziali siano facilmente fruibili;
- la connessione con la rete viaria pubblica ed i parcheggi
pertinenziali sia efficace-mente prevista.
Art. 5 - Segnalazione
certificata di inizio attività relative a medio - grandi strutture di
vendita
5.1 - Per le medio-grandi strutture di vendita
il rilascio della segnalazione certificata di inizio attività è subordinato
alla verifica della conformità urbanistica, inoltre si dovrà tenere conto
delle seguenti indicazioni:
- salvaguardia dei livelli di servizio: occorre
verificare che i flussi di traffico generati dall’intervento siano
compatibili con la capacità delle reti di trasporto interessate; os-sia
che gli incrementi di traffico previsti sulle strade non superino le
soglie di congestione;
- recupero delle esternalità: occorre verificare che gli interventi di
miglioramento dell’infrastruttura e/o gli interventi di mitigazione
previsti, consentano un recupero degli aggravi determinati dal traffico
generato;
- efficienza degli accessi: occorre verificare il corretto
dimensionamento e l’efficienza dei punti di connessione con le reti
esterne. Questo criterio va applicato anche all’accessibilità ai servizi
di trasporto pubblico. In particolare per le medio
- grandi strutture del settore alimentare deve essere previsto un
innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita. La
valutazione del corretto dimensionamento può eventualmente comportare
l’esigenza di corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo di
lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi;
- affidabilità del funzionamento interno: occorre verificare il corretto
dimensionamento e la efficiente organizzazione del progetto rispetto
allo smistamento interno ed ai flussi generati, valutati nelle
condizioni statisticamente peggiori di esercizio. Un aspetto particolare
riguarda la verifica del sistema in condizioni di emergenza
(accessibilità da parte dei veicoli di pronto soccorso o dei Vigili del
Fuoco);
- adeguatezza degli spazi per il carico e lo scarico delle merci:
occorre verificare che le operazioni di carico e scarico merci possano
avvenire senza interferire con la viabilità pubblica; per le sole
medio-grandi strutture del settore alimentare deve essere pre-vista
un’area apposita, che consenta anche lo stazionamento temporaneo di
veicoli merci, senza che venga limitata la fruizione dei parcheggi
pertinenziali da parte della clientela;
- idoneità della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra
mobilità individuale e collettiva: per le sole medio-grandi strutture
del settore alimentare deve essere garantita una congrua distanza
compresa fra l’ingresso alla struttura e una fermata di servizi di
trasporto urbano o suburbano collettivo.
Art. 6 - Correlazione con
altri procedimenti
6.1 - Qualora, ai fini della presentazione
della segnalazione certificata di inizio attività sia-no necessari
interventi edilizi o di cambio di destinazione d’uso che implichino pratiche
edilizie, l’interessato deve inoltrare preventivamente la relativa istanza
di trasformazio-ne edilizia.
Art. 7 - Verifica degli
standard e dei parcheggi pertinenziali
7.1 - La verifica degli standard e dei parcheggi
pertinenziali per le medie strutture di vendi-ta, oltre alla nuova apertura
di esercizio commerciale, è dovuta in caso di:
a) ampliamento, con o senza trasferimento di sede,
della Superficie di Vendita: la veri-fica va fatta sulla Superficie di
Vendita totale, fatti salvi i casi di possibile monetizza-zione e
riduzione riportati ai punti che seguono;
b) apertura di un nuovo esercizio di vendita in
locali precedentemente destinati ad al-tro uso; c) variazione del
settore merceologico da non alimentare a settore alimentare con o senza
ampliamento e/o trasferimento.
Art. 8 - Nuovi rilasci,
trasferimenti, ampliamenti
8.1 L’avvio dell’attività (nuova attività,
trasferimento di sede, ampliamento di superficie, subentro, variazione di
settore merceologico) di medio struttura di vendita è subordina-to alle
presenti disposizioni:
a) l’attività di media struttura (sia
medio-piccola che medio-grande) di vendita del settore non alimentare e
alimentare è liberalizzata ed è sottoposta in qualunque parte del
territo-rio a segnalazione certificata di inizio attività, a condizione
che l’esercente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di
cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e i locali siano con-formi alla
normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, e rispettino le
norme del PTCP, la disciplina prevista per la destinazione d’uso, gli
standard e i parcheggi, nonchè le norme in materia di inquinamento
acustico, di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 9 - Tempi per la
conclusione del procedimento (Abrogato con Atto C.C. n. 282 del
12.11.2012)
Art. 10 - Esame della
domanda (Abrogato con Atto C.C. n. 282 del 12.11.2012)
Art. 11 - Definizioni
1. - SUPERFICIE DI VENDITA (SV):
Questa definizione va utilizzata in riferimento agli standard privati di
uso pubblico (standard pertinenziali). Per superficie di vendita di un
esercizio commerciale si intende la misura della superfi-cie e delle
superfici destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi,
scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente
all’esercizio di vendita. Si esclude quindi la superficie dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici,
impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso
ai clienti, nonché gli spazi di “a-vancassa” purché non adibiti
all’esposizione delle merci.
2. - SUPERFICIE DESTINATA AGLI INSEDIAMENTI
COMMERCIALI
Corrisponde alla superficie utile lorda (Sul) come definita dalle Norme
di Attuazione (NdA) del Piano regolatore generale. Tale definizione si
applica nel calcolo degli stan-dard pubblici (art. 46 comma 4, LR
47/1978 e successive modifiche).
3. - SETTORI MERCEOLOGICI
a) Settore prodotti alimentari
b) Settore prodotti non alimentari
4. - TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI
Le tipologie di esercizi commerciali (in termini di classi dimensionali)
prese in esame nel presente atto, sono le seguenti: a) medio - piccole
strutture di vendita: gli esercizi aventi Superficie di Vendita
superio-re a 250 mq. e fino a 1500 mq. b) medio - grandi strutture di
vendita: gli esercizi aventi Superficie di Vendita superio-re a 1500 mq.
fino a 2500 mq.
5. - TRASFERIMENTI DI SEDE
Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il
trasferimento di sede dell’esercizio dell’attività senza modifica del
settore merceologico oggetto dell’autorizzazione preesistente. Il
trasferimento di sede può essere associato o no ad un ampliamento della
superficie di vendita. Il trasferimento di sede comporta la deca-denza
della precedente autorizzazione commerciale.
6. - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI
VENDITA
Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque
modificazione (edilizia, dell’assetto funzionale o dell’arredo) che
determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente
autorizzata. L’ampliamento della superficie di vendita può essere
associato al trasferimento di sede.
7. - VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
Per modifica del settore merceologico si intende qualunque variazione
che comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore
alimentare al settore non alimentare o viceversa. Nel caso di esercizi
che vendono prodotti alimentari e non alimentari, ai fini del conteggio
dei parcheggi pertinenziali, si applicano le norme riferite agli
esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita
riservata al settore alimentare risulti infe-riore al 3% di quella
complessiva. La variazione di settore merceologico si attua compilando
gli appositi modelli ministe-riali (COM2 e COM3) a seconda della
tipologia commerciale.
8. - SUBINGRESSO
Per subingresso si intende la modifica della titolarità di una
autorizzazione rilasciata, tramite trasferimento della gestione o della
proprietà dell’attività. Il subingresso è sog-getto al solo obbligo di
comunicazione e si attua compilando i modelli ministeriali.
9. - MODIFICHE INTERNE
Le modifiche della configurazione interna di una struttura di vendita
autorizzata che non determini un incremento della superficie di vendita
è soggetta al solo obbligo di comunicazione al Comune accompagnata da
planimetria con l’indicazione della desti-nazione di ciascun locale e
l’individuazione della superficie di vendita nella nuova si-stemazione
prevista.
10. - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
(disposizione da intendersi superata)
11. - DECADENZA DELL’ATTIVITÀ
L’attività decade al verificarsi dei casi fissati ai commi 4°, 5° e 6°
dell’art. 22 del D.Lgs 114/99.
12. - STANDARD PUBBLICI
12.1 Parcheggi pubblici e verde
pubblico: le dotazioni minime sono quelle previste dall’art. 46
comma 4 L.R. 47/78 modificata ed integrata. 12.2 Gli standard
possono essere monetizzati dove previsto dalla normativa
urbanisti-ca e nei seguenti casi:
a) nell’ambito di “progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane” di cui all’art. 8 della L.R. 14/99;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di
ampliamento di strutture di vendita preesistenti, entro il limite
massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente
autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite
dimensionale delle medie strutture di vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o
complessi commerciali di vicinato, purché nell’ambito dei centri
storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al
cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici
preesistenti;
d) nel caso di formazione di medio piccole strutture di vendita,
purché nell’ambito dei centri storici e delle zone a traffico
limitato anche se localizzate fuori dai centri storici;
e) in tutti quei casi in cui la previsione - realizzazione -
cessione di area per verde pubblico non risulti funzionale al
contesto urbano circostante o non sia possibile realizzare dette
aree per dimostrati motivi di spazio reperibile, è ammessa la
monetizzazione o la realizzazione diretta, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, di opere a verde alternative
nell’immediato intorno del nuovo inse-diamento commerciale o in aree
previste dal Piano dei servizi.
13. - PARCHEGGI PERTINENZIALI
13.1 Parcheggi pertinenziali: i
parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o loro porzioni
(che rimangono in carico alla proprietà privata), adibiti al
parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato
insediamento commerciale.
13.2 Dotazione minima di aree destinate
a parcheggi pertinenziali:
a) medie grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto - auto
ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto -
auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto
- auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto -
auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione;
b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto - auto
ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1
posto - auto o-gni 25 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1
posto -auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto -
auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione;
c) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che
risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli
esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separata-mente, la
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di
pro-dotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni
richieste ai sensi delle precedenti lettere a) e b).
d) valorizzazione commerciale
e) valorizzazione commerciale
13.3 Casi di possibile riduzione della
dotazione. Possono essere previste riduzioni parziali e totali della
dotazione di parcheggi pertinenziali nei soli seguenti casi:
a) nell’ambito di “progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane” di cui all’art.8 della L.R. 14/99, qualora sia previsto dal
progetto che l’accesso dell’utenza av-venga in misura significativa
a piedi o con mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e perché gli
interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio
d’uso. Le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque
richiesti in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di
demolizione con ricostruzione, di nuova costruzione;
b) in caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il
limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata e purché non si superi, con
l’ampliamento, il limite dimensionale delle medie strutture di
vendita;
c) in caso di formazione di centri commerciali di vicinato o
complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che
superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché
nell’ambito delle aree centrali o nelle aree costituenti fasce
ur-bane di prima periferia e a condizione che gli interventi edilizi
siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e
recupero di edifici preesistenti.
d) nel caso di formazione di medio – piccole strutture di vendita
purché nell’ambito dei centri storici e delle zone a traffico
limitato anche se localizzate fuori dai centri storici. Nei suddetti
casi, in luogo della quota di parcheggi pertinenziali non
realizzati, verrà richiesta, in sede di rilascio di concessione
edilizia, la monetizzazione di detti parcheggi o, in alternativa, la
realizzazione di opere di arredo urbano e/o miglioramento
dell’accessibilità urbana: tali opere sono integrative di quelle
previste a scomputo de-gli oneri di urbanizzazione (U1 e U2) in
applicazione del punto 1.7.3 dell’atto C.C.n.693/46 del 02.02.1999 e
dell’atto C.C. n.1087/93 del 23.02.2000.
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